La compensazione di debiti e cartelle esattoriali con crediti commerciali (certificati liquidi ed esigibili) maturati nei confronti delle pubbliche amministrazioni è stata prorogata per tutto il 2021 dalla legge di conversione del Decreto Sostegni (nuovo comma 17-bis dell’articolo 1 del decreto legge n. 41/2021). In pratica, anche per l’anno in corso sarà possibile utilizzare i propri crediti commerciali verso la PA per pagare debiti tributari, ma solo per carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 ottobre 2020.
Compensazione crediti e debiti PA
Si tratta della possibilità di compensare debiti tributari e commerciali – quindi anche cartelle esattoriali, accertamenti esecutivi dell’Agenzia delle entrate e avvisi di addebito INPS – utilizzando crediti PA vantati nei confronti della PA (amministrazioni statali, centrali e periferiche) a fronte di servizi, forniture e appalti erogati o ceduti da imprese e autonomi. Si possono sfruttare anche i crediti vantati nei confronti di scuole, università, enti locali o del SSN. I requisiti dei crediti sono i seguenti:
- non prescritti (la prescrizione è di dieci anni quella ordinaria, tre anni per le parcelle dei professionisti, cinque anni per cessione di merci e prestazioni di servizi), i cui termini di interrompono o prolungano se il creditor notifica al debitore un sollecito di pagamento;
- certi (devono risultare da un contratto o impegno di spesa registrato nelle scritture contabili);
- liquidi, ossia quantificabili in base ad elementi del titolo giuridico da cui discendono;
- esigibili, ossia senza impedimenti vari (es: eccezione di inadempimento, termine o condizione sospensiva);
- certificati dall’amministrazione debitrice tramite piattaforma web.
Una volta ottenuta la Certificazione dei crediti, bisogna presentare domanda di compensazione all’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER), che provvede al rilascio dell’attestato di pagamento (anche parziale). Per quanto riguarda la procedura, infatti, per la nuova proroga non è prevista l’emanazione di uno specifico provvedimento attuativo, quindi restano valide le modalità correnti, decretate con il DM 24 settembre 2014.