L’Agenzia delle Entrate ha chiarito l’uso combinato del Superbonus rafforzato per la ricostruzione di immobili colpiti da eventi sismici (comma 4-ter dell’art 119 del DL n. 34/2020), che in alcuni casi è cumulabile mentre in altri è alternativo ad altri benefici e contributi, come ad esempio i fondi MUDE.
Se gli immobili oggetti dei nuovi interventi da effettuare hanno già beneficiato di agevolazioni per le medesime finalità prima del 1° aprile 2009 non è possibile fruire dell’incremento del 50% del massimale previsto dalla legge di bilancio 2021 per le spese eccedenti il contributo per la ricostruzione.
Dopo tale data si può applicare il cumulo delle agevolazioni.
Cumulo bonus edilizi per la ricostruzione post-sisma
I limiti delle spese ammesse al Superbonus sono aumentati per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei Comuni di cui agli elenchi allegati al decreto-legge n. 189 del 2016, e di cui al decreto legge n. 39 del 2009.
La norma riguarda i Comuni interessati da eventi sismici successivi al 2008 dove è stato dichiarato lo stato d’emergenza ma in tal casi il Superbonus è alternativo al contributo per la ricostruzione.
Ricordiamo che su questo tema è disponibile online una una guida operativa a cura dell’Agenzia delle Entrate, su indicazione del Commissario Straordinario di Governo per la ricostruzione post sisma 2016/2017, a disposizione di cittadini, professionisti e operatori economici.
Guida al cumulo tra Contributo Sisma e Superbonus
La guida illustra gli strumenti pratici e fornisce chiarimenti per l’utilizzo combinato del Superbonus 110% ed altri incentivi fiscali con il contributo pubblico concesso per la riedificazione degli edifici danneggiati dal terremoto del 2016 e 2017.
Uno strumento per i diretti interessati ma anche per i professionisti e le imprese impegnate nella ricostruzione, dunque, con riferimento agli immobili danneggiati dal terremoto, soprattutto per la parte di spesa eccedente il contributo per la ricostruzione.
La guida chiarisce infatti alcuni aspetti molto interessanti. Ad esempio:
- basta una sola istanza, un progetto unico con procedure semplificate per la fatturazione e la rendicontazione, sia ai fini della concessione dei contributi pubblici che delle detrazioni.
- i cittadini che hanno già presentato domanda, ottenuto il contributo o avviato i lavori, possono ancora accedere al Superbonus per le spese rimaste a carico, anche presentando una variante progettuale in corso d’opera.
- il comma 4-ter dell’articolo 119 del DL 34/2020 ha previsto un aumento del 50% dei tetti di spesa ammissibili al Superbonus in alternativa (ossia con la rinuncia) al contributo per la ricostruzione.