La detassazione degli indennizzi concessi in via eccezionale in seguito all’emergenza Covid a imprese e lavoratori autonomi si può applicare a sussidi versati ai titolari di pensione ai superstiti o di invalidità dagli enti previdenziali dei professionisti, e ai contributi erogati dalle Regioni ai lavoratori autonomi, ma non a quelli che sono stati previsti per i lavoratori parasubordinati. Le indicazioni sono contenute in due diversi interpelli dell’Agenzia delle Entrate relativi all’applicazione dell’agevolazione prevista dal decreto Ristori (articolo 10-bis del decreto 137/2020), che secondo il Fisco si applica solo a imprese e autonomi ma non al lavoro parasubordinato. La legge dice:
i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)» e non rilevano ai fini delle altre componenti di reddito di impresa previste dagli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi.
L’interpello 272/2021 prevede che la disposizione sopra riportata si applichi al caso del sussidio ai titolari di pensione di invalidità e indiretta ai superstiti stabilito l’11 maggio 2020 da un ente previdenziale obbligatorio dei professionisti, perché si tratta di un sussidio Covid destinato a professionisti iscritti a una cassa, che prevede obbligatoriamente iscrizione all’albo, non iscrizione ad altre forme di previdenza obbligatoria, e titolarità di partita IVA. in pratica, quindi, secondo l’Agenzia delle entrate, si tratta di una platea ricompresa nell’ambito applicativo del sopracitato articolo 10 bis, che riconosce l’esenzione a titolari di redditi di impresa, arte o professione e ai lavoratori autonomi.
L’interpello 273/2021 invece si riferisce a una misura di sostegno prevista da una Regione a favore di lavoratori autonomi senza partita IVA e parasubordinati che intendono seguire un corso di ricollocamento, aggiornamento, riqualificazione. In questo caso, il Fisco fa un distinguo: hanno diritto all’esenzione solo i destinatari di questo indennizzo che svolgono lavoro autonomo senza partita IVA, con contratto di lavoro occasionale o con contratto di cessione del diritto d’autore. Non rientrano nell’esenzione fiscale, invece, i lavoratori parasubordinati.
La motivazione: il Legislatore ha voluto riconoscere il beneficio fiscale a coloro che siano titolari di un reddito di lavoro autonomo professionale, o che esercitano un’arte e una professione, e più in generale «ai lavoratori autonomi, ovvero ai soggetti che svolgono un’attività di lavoro senza vincolo di subordinazione e, conseguentemente, titolari di reddito di lavoro autonomo, sia esso assimilato o occasionale». Quindi, l’esenzione non può applicarsi ai lavoratori con contratto di collaborazione e ai parasubordinati, che dal punto di vista fiscale generano un reddito assimilabile al lavoro dipendente.