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Certificazione Verde Covid-19: regole e fac-simile

di Alessandra Gualtieri

21 Aprile 2021 10:59

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Certificazione Verde Covid-19, il nuovo Decreto Riaperture introduce il pass per gli spostamenti tra Regioni dal 26 aprile: rilascio, validità e modello.

Il nuovo Decreto Riaperture del Governo, con le novità legislative applicabili al 26 aprile in materia di contrasto alla diffusione del Coronavirus, introduce la tanto attesa Certificazione Verde Covid-19, da utilizzare per gli spostamenti tra regione localizzate in zona rossa ed arancione (mentre tra zone gialle e bianche gli spostamenti diventano liberi). In base allo schema di decreto (in attesa di approvazione in CdM), si definiscono certificazioni verdi Covid quelle comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 (ciclo completo con doppia dose, nell’ambito del Piano Nazionale) o guarigione dall’infezione (con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto), oppure l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido ( riconosciuto dall’autorità sanitaria ed effettuato da operatori sanitari) con risultato negativo.

=> Spostamenti: regole Covid dopo il 26 aprile

Rilascio

La certificazione verde Covid-19 è rilasciata in formato cartaceo o digitale, su richiesta dell’interessato, dalla struttura sanitaria che effettua la vaccinazione, dalla struttura di eventuale ricovero del paziente affetto da Covid-19 oppure, per i pazienti che non hanno avuto necessità di ricovero, dai medici di famiglia e pediatri di libera scelta. La certificazione rilasciata a seguito di un tampone negativo viene rilasciata dalle strutture presso cui si è svolto il test: strutture sanitarie pubbliche, private autorizzate e accreditate, farmacie, medici di medicina generale o pediatri di libera scelta.

Coloro che abbiano già completato il ciclo di vaccinazione e non abbiano ancora ricevuto alcuna forma di certificazione, possono richiederla alla struttura che ha erogato il trattamento sanitario oppure alla Regione Provincia autonoma in cui ha sede la struttura stessa.

Contestualmente al rilascio, la struttura sanitaria rende disponibile l’attestazione anche presso il fascicolo sanitario
elettronico dell’interessato. Il decreto introduce anche la prossima realizzazione di una Piattaforma Nazionale DGC per l’emissione (rilascio) e validazione (accettazione) delle certificazioni verdi Covid19 interoperabili a livello nazionale ed europeo.

Validità

Per i  casi di ciclo vaccinale completato e guarigione accertata, la certificazione ha una validità di sei mesi (a meno che nel frattempo l’interessato venga identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2). La validità delle certificazioni di guarigione rilasciate prima dell’entrata in vigore del nuovo decreto decorre dalla data riportata sul certificato (salvo nuovo contagio accertato). La certificazione verde rilasciata a seguito di un tampone negativo ha una validità di quarantotto ore dal rilascio ed è prodotta, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale riportando le indicazione minime contenute nel fac-simile allegato al decreto.

Analoghe certificazioni rilasciate in conformità al diritto UE sono riconosciute come equivalenti a quelle italiane e valide ai fini degli spostamenti nel Paese. Allo stesso modo, sono riconosciute le certificazioni verdi Covid-19 rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell’Unione Europea e validata da uno Stato Membro UE. Queste disposizioni sono applicabili in ambito nazionale fino alla data di entrata in vigore della normativa sul passaporto vaccinale europeo e la contestuale attivazione della Piattaforma Nazionale PN-DGC per l’emissione del DGC-Digital Green Certificate interoperabile a livello europeo.

Modello di Certificazione Verde Covid-19

Le certificazioni verdi Covid-19 rilasciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto devono assicurare la completezza degli elementi indicati nel fac-simile allegato al Decreto. Ad esempio, per i casi di vaccinazione eseguita, sul documento deve essere chiaramente indicato il numero di dosi somministrate rispetto a quelle previste dal ciclo prescritto al soggetto interessato.  Di seguito i contenuti essenziali nei diversi casi di certificazione.

  • Certificazione per avvenuta vaccinazione:
    • Cognome e nome
    • Data di nascita
    • Malattia o agente bersaglio: COVID 19
    • Tipo di Vaccino
    • Prodotto medico vaccinale (codice AIC e denominazione del vaccino)
    • Produttore o titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio del vaccino
    • Numero della dose effettuata e numero totale di dosi previste per l’intestatario del certificato
    • Data dell’ultima somministrazione effettuata;
    • Stato membro di vaccinazione
    • Struttura che detiene il certificato
    • Identificativo univoco del certificato
  • Certificazione di guarigione:
    • Cognome e nome
    • Data di nascita
    • Malattia o agente bersaglio che ha colpito il cittadino: Covid-19
    • Data del primo test positivo
    • Stato membro in cui è stata certificata l’avvenuta guarigione
    • Struttura che ha rilasciato il certificato
    • Validità del certificato dal .. al:
    • Identificativo univoco del certificato
  • Certificazione di test con esito negativo:
    • Cognome e nome
    • Data di nascita
    • Malattia o agente bersaglio: COVID 19
    • Tipologia di test effettuato
    • Nome del test
    • Produttore del test
    • Data e orario della raccolta del campione del test
    • Data e orario del risultato del test
    • Risultato del test
    • Centro o struttura in cui è stato effettuato il test
    • Stato membro in cui è effettuato il test
    • Struttura che detiene il certificato
    • Identificativo univoco del certificato.

Non appena il decreto entrerà in vigore, tutti i dettagli saranno resi ufficiali e disponibili sui siti dedicati del Governo.