Bonus affitto e cessione credito anche con pagamento in ritardo

di Alessandra Gualtieri

Pubblicato 20 Aprile 2021
Aggiornato 22 Aprile 2021 10:20

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Bonus affitto dei decreti Rilancio e Ristori: il credito d'imposta e la relativa cessione spettano anche se si pagano nel 2021 i canoni agevolati 2020.

Il bonus affitto concesso nel 2020 dal decreto Rilancio al 60% per i canoni di locazione commerciale da marzo a giugno (articolo 28 del Dl n. 34/2020), poi rinnovato dal decreto Ristori (articolo 8 del Dl n. 137/2020) da ottobre a dicembre per le aziende dei settori nell’Allegato 1 al Dl n. 137/2020, dei settori nell’Allegato 2 e per quelle con codici Ateco 79.1, 79.11 e 79.12 nelle zone rosse, esteso gli affitti aziendali al 30% (ed al 50% per le strutture turistico-ricettive) spetta anche se il pagamento effettivo è stato effettuato in ritardo (ma anche in anticipo), ossia nel 2021.

L’importante è che il beneficiario del credito d’imposta abbia versato l’affitto (un costo fisso per il quale è poi rimasto penalizzato a causa delle restrizioni anti Covid, da qui il bonus fiscale a copertura di una quota di quanto pagato). Lo conferma l’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 263 del 19 aprile 2021, in risposta a specifico interpello:

ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti richiesti dalla norma, a seguito del versamento, operato nel 2021, della quota dei canoni relativi al 2020 non ceduta al locatario, l’istante maturerà il diritto alla fruizione del credito d’imposta di cui all’articolo 28 del decreto-legge n. 34 del 2020 e quello di cui all’articolo 8 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137.

Il bonus affitto riguarda i canoni di locazione, leasing o concessione di immobili ad uso non abitativo e per affitto d’azienda. Il credito d’imposta  può anche essere ceduto entro fine 2021, anche allo stesso locatore  a fronte di uno sconto di pari importo sul canone.

Il bonus e la cessione del credito fiscale spettano anche in caso di pagamento anticipato nel 2019 per canoni 2020 nelle mensilità oggetto di agevolazione. Questo aspetto era stato già chiarito con una precedente risposta (interpello n. 440), facendo riferimento alle modalità operative di cui alla Circolare 14/E/2020:

nelle ipotesi in cui il canone sia stato versato in via anticipata, sarà necessario individuare le rate relative ai mesi di fruizione del beneficio parametrandole alla durata complessiva del contratto.

Ricordiamo che sul primo bonus affitto è intervenuta la proroga al 30 aprile 2021, contenuta nella Legge di Bilancio (comma 602 legge 178/2020). In questo caso, la cessione del credito si effettua secondo le procedure indicate dall’Agenzia delle Entrate ed utilizzando apposito modello, tramite cui si effettua la comunicazione di cessione di uno dei due bonus affitti e relativo credito d’imposta:

  • canoni di locazione di botteghe e negozi (articolo 65, dl 18/2020),
  • canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda (articolo 28 dl 34/2020).