Il Decreto Sostegni (DL 41/2021) ha previsto fino al 30 aprile la sospensione delle compensazioni tra crediti d’imposta e debiti fiscali iscritti a ruolo, disciplinata dall’articolo 28-ter del d.p.r. 602/73, prorogando quanto disposto dal Decreto Rilancio (art. 145 del DL 34/2020). La procedura mediante la quale l’Agenzia delle Entrate, prima di erogare un rimborso d’imposta, verifica se ci sono debiti iscritti a ruolo a carico del beneficiario del credito, prevede infatti il blocco di rimborsi in caso di notifica di atto di contestazione o di irrogazione della sanzione o provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi dovuti. Se il debito risultante dall’atto notificato diventa definitivo si effettua la compensazione forzata.
Con la sospensione, almeno fino al 30 aprile 2021, sarà dunque possibile erogare rimborsi fiscali senza preventiva verifica di eventuali debiti iscritti a ruolo da compensare. Salvo nuove proroghe, il meccanismo riprende da maggio, ma è verosimile che il Legislatore intervenga, anche in considerazione dei nuovi ristori e agevolazioni fiscali (compreso il bonus affitti commerciali) che stanno per arrivare con il Decreto Sostegni bis. Se la procedura riprende, l’Agenzia delle Entrate non potrebbe più erogare somme ai contribuenti che presentino ruoli a carico del creditore, e sarebbe quindi necessaria una istruttoria caso per caso oltretutto.
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Di norma, invece, il Fisco invia all’agente della riscossione un’apposita segnalazione per far inviare una notifica al contribuente contenente la proposta di compensazione. La risposta da parte dell’interessato deve pervenire entro sessanta giorni, nel frattempo le azioni di recupero crediti da parte dell’agente della riscossione restano sospese. In caso di mancata adesione, può scattare anche il pignoramento del credito fiscale vantato con l’Agenzia delle Entrate.
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L’Agenzia delle Entrate, pur non procedendo alla compensazione, verificherà comunque la presenza di debiti iscritti a ruolo. Questo anche in considerazione del fatto che la compensazione legale del credito di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 472/97 non è stata sospesa e gli uffici potranno utilizzare i dati forniti dall’agente della riscossione per procedere alla compensazione legale del rimborso anche per quelli intestati a soggetti deceduti o soggetti titolari di partita IVA che hanno cessato l’attività, relativamente ai quali, ove ricorrano i presupposti, l’Ufficio deve continuare ad applicare l’articolo 23 del citato decreto legislativo.