Le imprese e le Partite IVA che chiedono i contributi a fondo perduto del DL Sostegni, per i quali dal 30 marzo si può inviare la domanda, possono scegliere se ricevere la somma spettante direttamente sul conto corrente, oppure utilizzarla in compensazione come credito d’imposta, tramite modello F24. Vediamo con precisione come si esercita l’opzione, ricordando che le istanze di contributo DL Sostegni sono aperte fino al 28 maggio e si possono inviare direttamente o tramite intermediario, compilando i modelli predisposti dall’Agenzia delle Entrate, utilizzando il software dedicato (la trasmissione in questo caso avviene attraverso Entratel o Fisconline), oppure la procedura web sul portale Fatture e Corrispettivi.
=> Al via le domande di Contributo DL Sostegni: istruzioni pratiche
La scelta fra accredito di denaro oppure credito in compensazione deve necessariamente riguardare l’intero contributo spettante, quindi non si può chiedere di ricevere una parte in liquidità e una parte come bonus fiscale. L’opzione si esercita in sede di compilazione della domanda, barrando la casella corrispondente alla propria scelta nell’apposito riquadro “Modalità di fruizione del contributo“.
La scelta è irrevocabile. In realtà, fino a quando non viene definitivamente accettata la domanda, con l’indicazione di mandato di pagamento, il contribuente può presentare una nuova istanza “sostituiva”, inserendo eventuali correzioni, anche relative alla modalità di erogazione. Tecnicamente, questa operazione (presentazione dell’istanza sostituiva), si può fare solo fino a quando la domanda, il cui stato è sempre verificabile alla voce “Consultazione esito“, risulta ancora “in lavorazione“, o “sospesa“. Quando invece la domanda viene definitivamente accettata, viene emesso il mandato di pagamento e, da quel momento in poi, la scelta effettuata sulla modalità di erogazione è irrevocabile.
L’impresa o la Partita IVA che sceglie di ricevere l’accredito direttamente sul conto corrente, deve poi compilare il campo IBAN della domanda, inserendo il codice identificativo del proprio conto corrente (beneficiario del ristoro).
Chi invece sceglie il credito d’imposta, non deve compilare il campo IBAN e potrà utilizzare l’importo spettante in compensazione di:
- imposte,
- contributi dovuti all’INPS e agli altri enti previdenziali,
- altre somme dovute a Stato ed enti locali il cui versamento si effettua mediante F24.
Il modello F24 nel quale viene utilizzato il credito d’imposta deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, che a tale scopo istituirà uno specifico codice tributo.
Questo credito d’imposta non può essere ceduto ad altri soggetti. Il beneficiario può consultare in ogni momento l’ammontare del credito d’imposta riconosciuto e quello già utilizzato in compensazione nel proprio “Cassetto fiscale”, al percorso “Crediti IVA / Agevolazioni utilizzabili”.
Alle compensazioni del credito d’imposta non si applicano i seguenti limiti:
- divieto di compensazione in presenza di ruoli erariali scaduti per un importo superiore a 1500 euro (articolo 31, comma 1, decreto legge 78/2010),
- ammontare annuo massimo delle compensazioni (articolo 34 della legge 388/2000),
- ammontare annuo massimo dei crediti d’imposta fruibili (articolo 1, comma 53, legge 244/2007)