Superbonus 110%: il costo dei lavori trainati è deducibile dalla plusvalenza in caso di vendita dell’immobile entro 5 anni: lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con risposta all’interpello n. 204 del 24 marzo 2021, specificando anche che non rileva se i costi in questione sono soggetti a Superbonus o ad altra agevolazione fiscale, né che si eserciti o meno l’opzione di sconto in fattura.
In particolare, i lavori trainati (ad esempio la sostituzione dei serramenti di una singola abitazione) associati a quelli trainanti eseguiti dal condominio (per riduzione del rischio sismico ed efficientamento energetico) possono essere dedotti dal prezzo dell’immobile qualora la vendita di realizzi entro 5 anni, generando quindi una plusvalenza.
Questo perché tali spese sono considerate incrementative del valore dell’immobile in quanto “determinano un aumento della consistenza economica del bene o incidono sul suo valore, nel momento in cui si verifica il presupposto impositivo” (cfr.: Corte di Cassazione, sentenza n. 16538 del 22 giugno 2018).
In pratica, rientrano tra i costi deducibili dalla plusvalenza tassabile sia le spese notarili e di mediazione e le imposte di registro, ipotecarie e catastali, sia quelle che sostenute per liberare l’immobile da oneri, servitù ed altri vincoli, oppure quelle che abbiano determinato un aumento della consistenza economica del bene.
Non solo: il beneficio in caso di lavori agevolati con Superbonus al 110% è molteplice, perché la deduzione si applica all’intero costo dei lavori, anche se si è fruito di uno sconto in fattura corrispondente al credito d’imposta spettante in alternativa alla detrazione fiscale, in virtù dell’opzione concessa al contribuente.