L’affitto ridotto per Covid non preclude l’applicazione del regime agevolativo della “cedolare secca” (articolo 3, comma 11 del Dlgs n. 23/2011). Questo in sintesi il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 165/2021 all’interpello proposto da un locatore. Vediamo in dettaglio il parere del Fisco.
Affitto ridotto Covid e cedolare secca
A fronte del perdura dell’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus, è stata disposta la possibilità di applicare una riduzione del canone di locazione del 10% per un periodo di 6 mesi (salva proroga) dalla sottoscrizione del contratto di affitto. A prevederlo è, in particolare, una clausola del nuovo accordo territoriale sulle locazioni abitative tra il Comune e le OO.SS., inserita dalle associazioni di categoria di proprietari e inquilini per fronteggiare l’emergenza sanitaria da Covid-19 e agevolare il mantenimento del tessuto sociale ed economico.
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In caso di sottoscrizione di un contratto con riduzione obbligatoria del canone massimo, al locatore vengono riconosciute le agevolazioni IMU per il periodo in cui la riduzione del canone sarà presente e la riduzione verrà applicata.
Il dubbio sollevato dall’istante (locatore) riguardava la cumulabilità di tale riduzioni con le agevolazioni della cedolare secca. Entrando nel dettaglio, in fase di sottoscrizione del contratto di locazione, il conduttore aveva chiesto al locatore l’applicazione della riduzione del 10% prevista dall’articolo 21 di un accordo territoriale delle locazioni abitative agevolate sottoscritto tra il Comune e le OO.SS. rappresentanti i proprietari e gli inquilini. Tuttavia il locatore temeva che accettando tale proposta non potesse mantenere i benefici fiscali previsti per la cedolare secca.
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Appare utile sottolineare che, nel caso in cui sussistano le condizioni previste dall’articolo 21 dell’accordo, la clausola contrattuale che prevede la riduzione dell’affitto causa Covid-19 scatta automaticamente, pena la non conformità del contratto a quanto disposto nell’accordo territoriale. La disposizione in questa ipotesi è dunque obbligatoria e non a discrezione delle parti contrattuali.
Il Fisco, richiamando tutta la normativa di riferimento, rassicura quindi il contribuente, chiarendo che, considerata la natura eccezionale, obbligatoria e temporanea della previsione contrattuale, a tutela di entrambe le parti contrattuali, le due misure (cedolare secca e riduzione dell’affitto per Covid-19) devono essere considerate cumulabili.