Alle spese per l’energia elettrica sostenute dai condomini si applica l’IVA ridotta al 10%, purché la fornitura sia ad esclusivo servizio delle sole unità immobiliari residenziali. L’agevolazione persiste anche in caso di presenza di negozi all’interno del fabbricato, ma ci sono dei vincoli da rispettare (cfr: interpello n. 142/2021 Agenzia delle Entrate).
Vediamo in dettaglio come funziona l’IVA in bolletta elettrica per le parti comuni dei condomini.
Energia condomini: IVA al 10%
Per la fornitura di energia, riscaldamento e illuminazione delle parti comuni di un condominio composto prevalentemente da unità residenziali è applicabile l’aliquota IVA ridotta al 10%, anche se sono presenti nell’edificio negozi indipendenti (quindi esclusi dalle spese condominiali di riscaldamento e illuminazione delle parti comuni).
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l punto 103) della tabella A, parte III, allegata al dpr 633/72, riserva infatti l’agevolazione IVA alle cessioni di “energia elettrica per uso domestico” o nei confronti di soggetti che, in qualità di consumatori finali, impiegano l’energia elettrica nella propria abitazione privata a carattere familiare o in analoghe strutture a carattere collettivo caratterizzate dal requisito di residenzialità.
Dunque, sono esclusi dall’applicazione dell’aliquota ridotta al 10% i soggetti che utilizzano la fornitura di energia elettrica nell’esercizio di imprese o per effettuare prestazioni di servizi rilevanti ai fini dell’IVA, anche se in regime di esenzione. Nella situazione esposta, tuttavia, le unità immobiliari ad uso commerciale sono autonome e non collegate ad alcun servizio né parte comune del condominio, dunque la fornitura di energia è destinata solo alle unità residenziali e pertanto il condominio può considerarsi da questo punto di vista “esclusivamente residenziale“, con la conseguente possibilità di applicare la mini IVA al 10%.
Condominio: come richiedere l’IVA ridotta
Bisogna richiedere alla società fornitrice di energia l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata mediante dichiarazione sostitutiva rilasciata dall’amministratore di condominio, in cui si dichiara, sotto la propria responsabilità, che l’energia elettrica somministrata al condominio è utilizzata esclusivamente per usi identificati dalla normativa fiscale come “domestici”.
Resta ferma la responsabilità del cedente per il recupero della maggiore imposta ove, in sede di controllo, si ravvisi la mancanza delle condizioni di legge, così come interpretate, per l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata. Questo perché, in assenza di una disciplina specifica, tali dichiarazioni di parte non determinano alcuna modifica riguardo l’individuazione del soggetto debitore dell’imposta, responsabile della corretta applicazione dell’imposta dovuta dal cedente/prestatore, così come previsto dai principi generali dell’IVA.