CU 2021: come indicare le ritenute sospese per il Covid

di Anna Fabi

10 Marzo 2021 15:52

Nuovo codice in Certificazione Unica (CU 2021) per i sostituti d'imposta che nel lockdown non hanno operato le ritenute d'acconto.

Entra anche nelle Certificazioni Uniche 2021 il Coronavirus, con la necessità di indicare le somme per le quali non sono state operate le ritenute d’acconto durante il lockdown dovuto al Covid-19. Ecco perché il Fisco ha istituito il nuovo codice 13 da esporre sulla CU 2021. Vediamo a cosa serve e come utilizzarlo.

Ritenute sospese causa Covid

A disporre l’esonero dalla ritenuta d’acconto, ordinariamente dovuta ai sensi degli articoli 25 e 25-bis del DPR 600/73, è stato il Decreto Liquidità (articolo 19, comma 1, DL 23/2020) con riferimento ai redditi di lavoro autonomo, rapporti di commissione e di agenzia, di mediazione e similari percepiti nel periodo che va dal 17 marzo al 31 maggio 2020. La norma prevedeva la possibilità per  lavoratori autonomi, agenti e rappresentanti di evitare le ritenute d’acconto, ma solo a patto di:

  • non aver percepito nel 2019 compensi di importo superiore ai 400mila euro;
  • non aver sostenuto nel mese precedente costi per lavoro dipendente o assimilato.

Coloro che si sono avvalsi di questa opzione si sono fatti carico di versare le ritenute non operate successivamente, in luogo del sostituto d’imposta, in un unica soluzione o in modalità rateale.

=> Ritenute sospese: autonomi alla cassa

Il sostituto d’imposta deve però dare corretta esposizione nella CU 2021 delle somme non corrisposte a titolo di ritenuta d’imposta e lo dovrà fare inserendo nel modello:

  • al campo 1, relativo alla causale, il codice reddituale del contribuente;
  • al campo 4, relativo all’ammontare lordo corrisposto, la cifra corrisposta al lordo delle ritenute non operate;
  • al campo 6, il codice 13, appositamente predisposto per le ritenute d’acconto non operate durante l’emergenza Covid-19;
  • al campo 7, relativo ad altre somme non soggette a ritenute, lo stesso importo indicato al campo 4.

Ricordiamo che la scadenza prevista quest’anno per l’invio all’Agenzia delle Entrate della Certificazione Unica relativa ai redditi percepiti nell’anno di imposta 2020 è il prossimo 16 marzo 2020.