Assegni ANF in cassa integrazione: istruzioni di domanda

di Alessandra Gualtieri

26 Febbraio 2021 09:50

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Nei casi di pagamento diretto INPS dei trattamenti di integrazione salariale, la richiesta di ANF del lavoratore deve corrispondere a quella dell'azienda.

Per l’assegno al nucleo familiare (ANF) per i lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato, beneficiari di prestazioni a sostegno del reddito in caso di sospensione e/o riduzione dell’attività produttiva e di indennità di mancato avvio, è necessario presentare domanda telematica ANF DIP. I chiarimenti sono forniti dall’INPS con Messaggio 833/2021, che ripercorre la procedura obbligatoria da aprile 2019, in sostituzione di quella tramite modello ANF/DIP (cod. SR16) consegnato al datore di lavoro.

La procedura si utilizza anche in caso di ANF con pagamento diretto da parte dell’INPS e spettante durante i periodi di cassa integrazione salariale ordinaria (CIGO), straordinaria (CIGS) e in deroga (CIGD), di assegno ordinario (ASO), di  cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA) o indennità di mancato avviamento al lavoro (IMA).

ANF con procedura AND DIP

La procedura telematica sul portale INPS, denominata “ANF DIP”, permette il calcolo degli importi giornalieri e mensili spettanti all’intero nucleo familiare. La richiesta è di norma annuale, per il periodo che va dal 1° luglio al 30 giugno. Lo stato e l’esito della richiesta si verifica nella sezione Consultazione domanda. Ebbene, tale procedura deve essere seguita dal lavoratore anche nei casi di pagamento diretto della prestazione familiare da parte dell’Istituto per i percettori di trattamenti di CIGO, CIGS, CIGD, ASO, CISOA (impiegati) e IMA.

Come di consueto, serve anche una “Autorizzazione ANF” per i nuclei monoparentali, nei casi di separazione/divorzio o per la maggiorazione dell’ANF spettante per componenti inabili nel nucleo familiare.

Pagamento diretto INPS

L’importo spettante calcolato dall’INPS dovrà poi essere riparametrato dal datore di lavoro nei modelli “SR41” o “SR43” semplificati, in base alle ore/giornate di trattamento richieste, con le consuete modalità. Se viene riscontrata una incoerenza tra la richiesta telematica del lavoratore e quella del datore di lavoro, la richiesta di pagamento sarà sottoposta a verifica, con eventuale esclusione del pagamento ANF.