Possono avvalersi della procedura IVA semplificata non solo i soggetti comunitari ma anche quelli extra-Ue se stabiliti in un paese con il quale esistono strumenti giuridici che disciplinano la reciproca assistenza in materia di imposizione indiretta. Dunque, le imprese localizzate nel Regno Unito possono avvalersene.
Lo conferma l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 7 del 1° febbraio 2021, facendo esplicito riferimento all’accordo di collaborazione e assistenza in materia IVA siglato tra Unione Europea e Gran Bretagna lo scorso 24 dicembre 2020 (GUUE del 31 dicembre), a ridosso della fine del periodo transitorio stabilito per la Brexit.
Il sistema semplificato dell’identificazione diretta permette alle imprese UK (soggetti passivi del Regno Unito) di non dover nominare un rappresentante fiscale e di poter fruire delle semplificazioni di cui all’articolo 35-ter, comma 5, del Dpr 633/72, ai fini dell’assolvimento in Italia degli obblighi IVA e dell’esercizio dei relativi diritti.
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Gli operatori che invece già hanno un rappresentante fiscale nel territorio dello Stato, oppure dispongono di un identificativo attribuito prima del 1° gennaio 2021, possono comunque continuare ad avvalersene, trattandosi di una opzione alternativa.