Per il 2023, la scadenza per l’approvazione del bilancio aziendale delle società di capitali è fissata al 30 aprile (ma con i festivi slitta al 2 maggio) per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare (120 giorni dalla chiusura dell’esercizio).
Resta invece fissata al 29 giugno la scadenza per le società tenute al bilancio consolidato o che abbiano specifiche esigenze connesse con struttura e oggetto della società stessa.
Bilancio d’esercizio: le novità 2023
Se da un lato il Legislatore non ha rinnovato il termine lungo dei 180 dalla chiusura dell’esercizio per la scadenza ordinaria per l’approvazione del bilancio d’esercizio (che è tornata ad essere fissata in 120 giorni), dall’altro ha tuttavia prorogato la possibilità di svolgimento da remoto delle assemblee (ordinarie e straordinarie) di società ed enti non commerciali, al fine di permettere il loro svolgimento in maniera regolare ma evitando assembramenti.
Di conseguenza, le assemblee sociali delle SpA. e delle Srl, programmate entro il 31 luglio potranno essere svolte a distanza (elettronicamente o per corrispondenza) o in videoconferenza.
Approvazione entro 180: i casi ammessi
Alcune casistiche che possono giustificare l’approvazione del bilancio d’esercizio entro i 180 giorni dalla chiusura:
- società con partecipazioni,
- società con stabili organizzazioni all’estero e contabilità separate,
- società con sedi operative dotate di autonomia contabile,
- società oggetto di riorganizzazione della struttura amministrativa e contabile,
- società con interpello di disapplicazione della normativa delle società di comodo in attesa di esito.
Bilancio d’esercizio: iter di approvazione
La redazione del progetto di bilancio delle società di capitali è composto da Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dalla Nota Integrativa ed anche dal Rendiconto finanziario (in base al nuovo art. 2423 del Codice Civile), che invece non è richiesto alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis C.C.) né alle micro imprese. Quando è richiesto, è necessario redigere anche la Relazione sulla gestione (art. 2428 del C.C.).
Per le società che ne sono dotate, è necessario trasmettere progetto e relazione al proprio organo di controllo (collegio sindacale, revisore o società di revisione) entro i 30 giorni precedenti alla data fissata per l’approvazione del bilancio d’esercizio. Diversamente, si può trasmettere subito la documentazione presso la sede sociale così che i soci abbiano almeno 15 giorni per prenderne visione prima della data di convocazione dell’assemblea.
=> Manuale per il deposito dei bilanci presso il Registro Imprese
Deposito del bilancio: soggetti obbligati
Di seguito i soggetti con obbligo di deposito del bilancio al Registro Imprese:
- Società a responsabilità limitata (Srl)
- Società per azioni (Spa)
- Società in accomandita per azioni (Sapa)
- Società cooperativa
- Società estere con sede in Italia
- Geie
- Consorzi con qualifica di confidi
- I consorzi che non hanno la qualifica di confidi sono tenuti a depositare unicamente la situazione patrimoniale.
- Contratti di Rete di Imprese
- Aziende speciali e Istituzioni di Enti Locali
- Startup innovative.
Devono invece depositare ogni anno il bilancio consolidato, sempre presso il Registro Imprese:
- Società a responsabilità limitata
- Società per azioni
- Società in accomandita per azioni
- Società cooperativa
- Società di persone.
Deposito bilanci in formato elettronico
I bilanci di esercizio e consolidati devono essere depositati in formato elettronico con tassonomia per le istanze XBRL in versione “2018-11-04”.