È dalla mezzanotte del 31 gennaio 2020 che la Gran Bretagna non fa più parte dell’Unione Europea ma solo ora, a partire dal 1° gennaio 2021, decorrono gli effetti dell’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea, essendo terminato il 31 dicembre 2020 il periodo di transizione previsto per la cosiddetta Brexit per negoziare un accordo su una nuova partnership tra UE e UK, non volendo quest’ultimo beneficiare degli accordi internazionali dell’Unione.
Dopo un lungo negoziato, lo scorso dicembre l’Unione Europea e il Regno Unito sono arrivati ad un Accordo di Recesso che regolerà i rapporti e che resterà in vigore provvisoriamente fino al 28 febbraio 2021. Vediamo quali saranno d’ora in poi le implicazioni sulla disciplina IVA e sulle imposte dirette in Italia.
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Brexit, IVA e imposte
A partire da quest’anno nei rapporti commerciali con il Regno Unito dovranno essere osservate le regole previste per le operazioni con paesi Extra-UE.
Questo comporta che alle cessioni di beni:
- non si applica più il regime di reverse charge (art. 41 DL 331/93), non trattandosi più di operazioni intracomunitarie, né l’obbligo di presentare gli elenchi INTRASTAT;
- diventano obbligatori gli adempimenti connessi alle esportazioni ed alle importazioni, con pagamento di dazi e IVA legati all’ingresso nell’Unione Europea;
- non sarà più possibile applicare le triangolazioni per le merci che passano nel Regno Unito.
Per quanto riguarda le prestazioni di servizi:
- per i servizi resi bisognerà continuare ad emettere fattura ai sensi dell’art. 7-ter del DPR 633/1972;
- per i servizi ricevuti invece di integrare la fattura come si faceva per il reverse charge, bisognerà emettere un’autofattura.
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Per quanto riguarda le imposte sui redditi, dal 1° gennaio 2021 non saranno più applicabili:
- la direttiva 90/435/CEE (c.d. madre-figlia) volta ad eliminare la doppia imposizione economica dei dividendi tra società capogruppo e controllate nell’UE;
- la direttiva 2003/49/CE (c.d. interessi-canoni) che prevede l’esenzione dalle imposte sugli interessi e sui canoni corrisposti nei confronti di soggetti residenti in Stati membri dell’Unione Europea.
Restano invece applicabili le convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni.
Irlanda del Nord: regime speciale
Per l’Irlanda del Nord continua a restare in vigore un regime speciale di circolazione delle merci, previsto da un apposito protocollo allegato all’Accordo di Recesso tra Regno Unito ed Unione Europea che sarà periodicamente sottoposto a revisione da parte dell’Assemblea legislativa dell’Irlanda del Nord. Il periodo iniziale di applicazione tra quattro anni.
Il regime speciale per la circolazione delle merci da e per l’Irland del Nord prevede che qui continueranno ad essere applicate le regole dell’Unione in termini di fisco e dogana:
- le operazioni che comportano movimenti di beni tra l’Irlanda del Nord e gli Stati membri vengano considerate operazioni intra-UE;
- le operazioni che comportano movimenti di beni tra l’Irlanda del Nord e altre parti del Regno Unito sono considerate importazioni/esportazioni;
- i soggetti passivi stabiliti negli Stati membri e nell’Irlanda del Nord potranno utilizzare l’OSS (One Stop Shop) per dichiarare e pagare l’IVA dovuta sulle vendite a distanza intra-UE di beni provenienti dagli Stati membri ad acquirenti in Irlanda del Nord e viceversa;
- i soggetti passivi stabiliti in Irlanda del Nord e negli Stati membri potranno chiedere il rimborso dell’IVA assolta negli Stati membri/Irlanda del Nord con la procedura di rimborso prevista dalla direttiva 2008/9/CE del Consiglio, purché il rimborso si riferisca all’IVA già assolta per l’acquisto di beni;
- gli operatori nordirlandesi avranno un numero di partita IVA che inizia per “XI”, in luogo di “GB”.
Attenzione: il protocollo non prevede un regime speciale per le prestazioni di servizi, per queste ultime l’Irlanda del Nord è considerato Paese terzo, esattamente come il resto del Regno Unito.
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Brexit: disposizioni transitorie
Per le operazioni a cavallo tra il 2020 e 2021:
- se l’inizio della spedizione ha avuto inizio prima del 31/12/2020 le merci in transito tra UK e UE e viceversa si considerano immesse in libera pratica al pari delle merci comunitarie (art. 47 dell’accordo di Recesso Regno Unito/UE);
- in caso di arrivo delle merci in dogana, è necessario dimostrare la data di inizio del trasporto, ovvero la data di consegna delle merci al vettore per il trasporto o di presa in consegna delle stesse da parte di uno spedizioniere mediante Cmr, lettera di vettura Cim, polizza di carico, polizza di carico multimodale o lettera di vettura aerea;
- i beni immessi in consumo già al 31/12/2020 possono circolare liberamente tra Regno Unito e Unione Europea.
Ai fini IVA, l’art. 51 dell’accordo prevede che:
- le operazioni a cavallo del periodo di transizione mantengono la originaria qualificazione;
- le regole intracomunitarie continueranno ad applicarsi per 5 anni in relazione a transazioni avvenute prima della fine del periodo di transizione;
- per i rimborsi IVA bisogna continuare ad utilizzare il portale elettronico predisposto dal proprio Stato di stabilimento e la richiesta deve essere presentata, alle condizioni stabilite dalla direttiva 2008/9/CE, entro il 31 marzo 2021.