L’Agenzia delle Entrate ha stabilito i requisiti e le modalità tramite cui esercitare l’opzione di accesso – con proroga per ulteriori cinque anni – al regime fiscale speciale per impatriati, – ex articolo 5, comma 2-bis, del Dl 34/2019, come modificato dal comma 50 della Legge di Bilancio 2021 – per i quali sono agevolabili i redditi di lavoro dipendente e assimilati e quelli di lavoro autonomo e di impresa, se prodotti da lavoratori che trasferiscono la residenza fiscale dopo almeno due anni di lavoro fiscalmente svolto oltre confine, rimanendo nel nostro Paese per almeno altri due anni.
La proroga
L’opzione di prolungamento può essere esercitata da lavoratori impatriati iscritti all’AIRE o cittadini di Stati UE che hanno trasferito la residenza prima del 30 aprile 2019 e che, al 31 dicembre 2019, erano già beneficiari del regime agevolato di cui all’articolo 16 del Dlgs n. 147/2015. Al momento dell’opzione, cambiano le modalità a seconda che il lavoratore abbia almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo o che sia proprietario di almeno un’unità immobiliare residenziale in Italia successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti, oppure che lo diventi entro diciotto mesi dal versamento richiesto.
In base al provvedimento n. 60653 del 3 marzo 2021 si tratta del versamento con F24 in un’unica soluzione (entro il 30 giugno dell’anno successivo), di un importo pari al 5% o 10% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione:
- 10% se ricorrono le suddette condizioni (il reddito prodotto in Italia sarà imponibile per il 50% del suo ammontare);
- 5% con almeno tre figli minorenni, anche in affido, e la proprietà di un’immobile residenziale entro gli stessi termini (il reddito prodotto in Italia sarà imponibile per il 10%).
Se il primo periodo di fruizione dell’agevolazione è terminato il 31 dicembre 2020, il versamento si effettua entro 180 giorni dalla pubblicazione del provvedimento, ossia entro il 30 agosto 2021.
I dipendenti richiedono l’applicazione dell’agevolazione al datore di lavoro, gli autonomi comunicano l’esercizio dell’opzione nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno del versamento.
Primo quinquennio
Nei primi cinque anni, lo ricordiamo, la tassazione agevolata del nuovo reddito prodotto in Italia è pari al 30% (agevolazione potenziata dal Dl Crescita, rispetto al precedente 50%), ulteriormente ridotta al 10% per chi si trasferisce in alcune Regioni del Centro-Sud Italia (in questo caso la residenza può non coincidere con il luogo di lavoro, ciò che rileva è il luogo di acquisizione della residenza al momento dell’impatrio). La decorrenza dell’agevolazione è applicabile dal 30 aprile 2019 (entrata in vigore del Dl Crescita). La normativa più favorevole, per impatriati dal periodo di imposta 2020, può essere dunque retroattiva e applicarsi anche nei confronti di coloro che sono rientrati in Italia dal 30 aprile 2019. Ma quelli che hanno trasferito la residenza fiscale in Italia dal 30 aprile al 2 luglio 2019, possono anche avvalersi della precedente agevolazione al 50% in attesa del decreto con i criteri per la richiesta di accesso alle prestazioni del “fondo controesodo”.
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Secondo quinquennio
La durata del beneficio è di cinque periodi di imposta, con estensione di ulteriori cinque periodi di imposta in presenza di particolari ipotesi: figlio minorenne o a carico (con tassazione del 50%); acquisto immobile residenziale dopo il rimpatrio e nell’anno precedente (con tassazione del 50%); tre figli minorenni o a carico (tassazione al 10%). La circolare chiarisce che i presupposti si devono configurare entro il primo quinquennio di fruizione dell’agevolazione.
In caso di mancata (o insufficiente in termini di durata biennale) iscrizione all’AIRE (anche per cittadino straniero che non si sia cancellato dall’anagrafe in Italia), basta dimostrare di essere stato fiscalmente residente in un Paese estero in base alla convenzione contro le doppie imposizioni nei due periodi di imposta precedenti il trasferimento.
L’accesso al regime è precluso se l’impatriato non formula specifica richiesta al proprio datore di lavoro o non ne dia evidenza in dichiarazione dei redditi per i periodi di imposta agevolabili, nei termini ordinari (non vale la dichiarazione dei redditi integrativa a favore) trattandosi di un regime opzionale. Per accedere al regime, comunque, non serve istanza di interpello all’Agenzia delle Entrate.
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Casi particolari
Per quanto concerne altri requisiti e casi particolari, ci si può riferire alla Circolare n. 33/E del 28 dicembre scorso. Ad esempio, è stato chiarito che l’eventuale reddito d’impresa agevolabile è solo quello prodotto dell’imprenditore individuale, restano escluse le società di persone e le società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria. Sono ammessi anche laureati, italiani e stranieri, che abbiano svolto all’estero nei 24 mesi precedenti il rimpatrio fiscale un’attività di lavoro continuativa o un’attività di studio finalizzata a conseguire la laurea o un titolo post lauream.
- Rientro da distacco estero: la nuova attività non si deve porre in continuità con la precedente posizione lavorativa svolta in Italia prima dell’espatrio
- Lavoro su navi e aerei con tratte internazionali: l’attività deve essere svolta sul territorio o tratte nazionali per almeno 183 giorni in un anno.
- Titolo di studio dopo i due anni: in presenza di tutti gli altri requisiti, il soggetto è comunque ammesso al beneficio.
- Esclusi dal beneficio: italiani residenti in Italia funzionari ed agenti UE: l’accesso al regime; soggetti in regime forfetario; chi rientra dopo aspettativa non retribuita.