Il 31 maggio è il termine ultimo per versare l’imposta di bollo da apporre sulle fatture elettroniche del primo trimestre dell’anno. Dal 2021 è infatti cambiato il calendario: per le e-fatture emesse da° gennaio 2021, il bollo (clicca per scaricare la nuova Guida delle Entrate) deve essere versato il secondo mese successivo alla chiusura del trimestre di riferimento, ma la novità vale solo per il primo, terzo e quarto trimestre, perché per il secondo trimestre l’adempimento prevede come data ultima il 30 settembre (terzo mese successivo). Ci sono solo due eccezioni:
- se l’importo complessivo delle imposte di bollo dovute per e-fatture emesse nel primo trimestre dell’anno resta sotto la soglia dei 250 euro, si potrà pagare entro il terzo mese successivo in luogo del secondo (quindi entro settembre invece che entro maggio).
- se l’importo complessivo delle imposte di bollo dovute per e-fatture emesse nei primi due trimestri dell’anno resta sotto la soglia dei 250 euro, si potrà pagare entro novembre.
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Verifica bollo fatture
La novità è contenuta nel DM 4 dicembre 2020 dell’Economia per le fatture elettroniche inviate tramite Sistema di Interscambio. Il provvedimento automatizza anche il recupero della quota di bollo eventualmente non versata e, laddove non possibile, fornisce le indicazioni sulla procedura di iscrizione a ruolo dell’imposta dovuta. I soggetti IVA possono verificare di aver correttamente assoggettato le fatture elettroniche all’imposta di bollo e confermare l’integrazione elaborata dall’Agenzia delle Entrate prima di effettuare il versamento d’imposta. Se il calcolo presenta errori, è possibile eliminarle dall’integrazione e fornire le motivazioni del caso in sede di eventuale verifica fiscale. Con provvedimento delle Entrate dello scorso 4 febbraio 2021, sono state fornite le regole di funzionamento del nuovo sistema sul portale Fatture e corrispettivi, da cui è pertanto possibile:
- verificare di aver correttamente assoggettato le fatture elettroniche all’imposta di bollo (l’elenco A riporta le fatture correttamente assoggettate all’imposta di bollo mentre l’elenco B quelle assoggettabili), con visualizzazione online dal giorno15 del primo mese successivo ad ogni trimestre;
- confermare l’integrazione elaborata dall’Agenzia e versare l’imposta mancante in caso di omissione.
Periodo | Visualizzazione elenchi E e B | Scadenza modifiche elenco B | Visualizzazione importo dovuto imposta di bollo | Scadenza versamento imposta di bollo |
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1° trimestre | 15 aprile | 30 aprile | 15 maggio | 31 maggio (*) (**) |
2° trimestre | 15 luglio | 10 settembre | 20 settembre | 30 settembre (**) |
3° trimestre | 15 ottobre | 31 ottobre | 15 novembre | 30 novembre |
4° trimestre | 15 gennaio successivo | 31 gennaio dell’anno successivo | 15 febbraio dell’anno successivo | 28 febbraio dell’anno successivo |
(*) Con importo per il primo trimestre fino a 250 euro, versamento entro il 30 settembre.
(**) Con importo per il primo e secondo trimestre fino a 250 euro, versamento entro il 30 novembre.
Il pagamento dev’essere effettuato entro le scadenze in calendario, diversamente arriva una comunicazione telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) con l’importo dovuto per l’imposta di bollo omessa o insufficiente; la sanzione prevista e gli interessi.