Lavoro: il Bonus Sanificazione e DPI sale al 47%

di Anna Fabi

18 Dicembre 2020 11:55

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Credito d'imposta per sanificazione ambienti di lavoro e acquisto strumenti anti-Covid ricalcolato con la nuova percentuale del 47,1617%.

L’aumento di risorse per il credito d’imposta sugli interventi di sanificazione e sull’acquisto di dispositivi individuali di protezione (DPI) fa salire l’agevolazione spettante, ripartita dall’Agenzia delle Entrate in base al numero dei richiedenti e dei fondi disponibili: il bonus sale dunque al 47,1617% dal precedente 15,6423%. Ad esempio, su una spesa di 20mila euro, si otterrà un credito d’imposta di 9432,34.

Si tratta dell’agevolazione introdotta dal Decreto Rilancio (articolo 125 dl 34/2020): un credito fiscale teoricamente al 60% (ma in pratica commisurato alle risorse disponibili) con tetto massimo 60mila euro, per la sanificazione di ambienti e strumenti di lavoro, nonché per l’acquisto di dispositivi atti a garantire la salute di lavoratori e clienti, utilizzabile da esercenti attività d’impresa, arti e professioni, enti non commerciali compresi Terzo settore ed enti religiosi civilmente riconosciuti.

Il Decreto Agosto (articolo 31, comma 4-ter, dl 104/2020), ha incrementato di 403 milioni di euro le risorse disponibili rispetto agli iniziali 200 milioni. Per calcolare il nuovo credito spettante, dunque, bisogna dividere le risorse stanziate (603 mln di euro) per il numero di domande pervenute (1 miliardo 278milioni 578mila 142 euro).

L’aumento del credito è sancito con provvedimento delle Entrate del 16 dicembre. Il meccanismo è automatico, senza bisogno di nuova domanda: chi aveva richiesto il bonus entro i termini di scadenza per l’istanza, vedrà il beneficio aumentare automaticamente, visualizzando la somma a cui ha diritto tramite cassetto fiscale, dall’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.

=> Bonus Sanificazione: il codice tributo per il credito

Ricordiamo brevemente le spese ammesse: sanificazione ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati; acquisto dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari) conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa europea; di detergenti e disinfettanti; termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti (conformi alla normativa Ue), incluse eventuali spese di installazione; dispositivi per la distanza di sicurezza interpersonale (barriere e pannelli protettivi) inclusa installazione).

Il credito d’imposta si può utilizzare nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui è stata sostenuta la spesa, oppure in compensazione, utilizzando il modello F24. Il codice tributo è 6917, denominato “Credito d’imposta sanificazione e acquisto dispositivi di protezione – articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34“, istituito con Risoluzione 52/2020.