Sospensione contributi di dicembre: istruzioni INPS

di Alessandra Gualtieri

Pubblicato 25 Dicembre 2020
Aggiornato 27 Dicembre 2020 08:44

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Sospensione versamenti INPS in scadenza a dicembre per imprese e committenti: ecco i contributi oggetto di moratoria, i beneficiari e le istruzioni.

Integrando o chiarimenti forniti con la Circolare 145/2020, con il nuovo Messaggio n. 4840 del 23 dicembre, l’INPS ha fornito le istruzioni pratiche per attuare la moratoria sui versamenti contributivi per le diverse gestioni interessate, in virtù degli ultimi provvedimenti anti-Coronavirus, in particolare con il Ristori-quater (confluito nella Legge 176/2020), che dispone la sospensione dei contributi in scadenza a dicembre.

Versamenti sospesi

Il Ristori-quater, come noto, ha infatti chiarito quali sono i versamenti e i contributi oggetto di sospensione per l’emergenza COVID: si tratta dei contributi previdenziali di competenza del mese di novembre e da versare entro la scadenza del 16 dicembre, nonché dei versamenti delle ritenute alla fonte e dell’IVA ed i contributi dovuti dai committenti sui compensi erogati a novembre in favore di collaboratori iscritti in gestione separata INPS.

Sono inoltre comprese nella sospensione le rate in scadenza a dicembre delle eventuali rateazioni di debiti INPS, mentre la moratoria non opera rispetto alla quarta rata in scadenza sempre a dicembre ma riferita alla rateizzazione straordinaria prevista dai DL 18/2020, 27/2020, 24/2020 e 104/2020.

Beneficiari

Riguarda tutte le imprese con fatturato 2019 entro i 50 milioni di euro con calo del 33% a novembre 2020 rispetto allo stesso mese dello scorso anno (sospensione anche per le nuove attività che hanno avviato il business dopo il 30 novembre 2019).

La sospensione si applica anche alle attività chiuse dai DPCM di Governo su tutto il territorio nazionale (es.: palestre), a quelle oggetto di misure restrittive nelle zone rosse, ai ristoranti in zone arancioni e rosse, ai tour operator/agenzie di viaggio e alberghi nelle zone rosse.

Come attuare la sospensione

La sospensione riguarda sia la quota a carico del datore di lavoro sia quella dovuta dal lavoratore.

  • Nei caso delle aziende, si dovranno utilizzare i codici N974, N975, N976 nel flusso Uniemens.
  • Nel caso dei committenti, la sospensione si attua utilizzando i codici 3233 e 34 a seconda dei diversi casi.

Ripresa dei pagamenti

Come già i versamenti sospesi di ottobre, l’appuntamento alla cassa è slittato al 16 marzo 2021, con pagamento senza sanzioni né interessi, in un’unica soluzione o mediante rateizzazione (massimo quattro rate mensili di pari importo), con prima rata entro il 16 marzo (non sono previsti rimborsi su quanto già eventualmente versato).