Tratto dallo speciale:

Saldo IMU: esenzioni, scadenza a dicembre e conguaglio a febbraio

di Anna Fabi

2 Dicembre 2020 17:45

logo PMI+ logo PMI+
Saldo IMU il 16 dicembre con aliquote di giugno, eventuale conguaglio entro il 28 febbraio o rimborso dal Comune, alcune esenzioni Covid in zona rossa.

Si avvicina la scadenza del 16 dicembre per il saldo IMU, ma quest’anno si pagherà per il momento la stessa somma versata a titolo di acconto a giugno, senza il consueto conguaglio basato sulle eventuali delibere dei Comuni.

Si tratta però solo di una proroga al prossimo 28 febbraio, dal momento che è slittato di tre mesi il termine di approvazione delle delibere comunali, che quindi non è possibile recepire con le consuete tempistiche.

Scadenze

La novità è contenuta nella legge di conversione del DL 125/2020, che sposta al 31 gennaio 2021 la data entro la quale i Comuni possono deliberare le aliquote IMU 2020. Normalmente questa scadenza è il 28 ottobre,  in tempo per il conguaglio di dicembre. Quest’anno, invece, in considerazione della proroga sono previste le seguenti regole:

  • saldo IMU entro il 16 dicembre (comma 4-sexies, articolo 1, dl 125/2020 come modificato dalla legge di conversione).
  • mini-IMU entro il 28 febbraio 2021 ad eventuale conguaglio, sulla base delle aliquote che i Comuni potranno deliberare entro il prossimo 31 gennaio, mentre nel caso emergesse una differenza negativa, il rimborso sarà dovuto secondo le regole ordinarie, facendo richiesta al Comune.

Quindi, il prossimo 16 dicembre si paga normalmente il saldo IMU applicando le stesse aliquote dello scorso anno. L’acconto versato a giugno è pari al 50% del dovuto (senza contare l’eventuale nuova delibera), quindi il saldo di dicembre sarà uguale. Se poi il Comune modificherà le aliquote entro fine gennaio 2021, allora si pagherà la differenza entro il 28 febbraio oppure si chiederà il rimborso.

Esenzioni

Ci sono poi specifiche categorie di contribuenti che quest’anno sono esonerati dal saldo IMU, in base a diversi provvedimenti anti COVID. Il decreto Agosto comprende ad esempio l’esenzione IMU per alberghi, stabilimento balneari, cinema, teatri, discoteche.

=> IMU: come esercitare l'esenzione per i beni merce

Le disposizioni sono contenute nell’articolo 78 del dl 104/2020 e nel dettaglio prevedono che non paghino la seconda rata IMU le seguenti attività economiche:

  • stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, stabilimenti termali;
  • categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni) e relative pertinenze, agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti vacanze, bed & breakfast, residence e campeggi. In tutti questi casi, per l’esenzione (che non riguarda solo il saldo, ma l’intera IMU 2020, quindi anche l’acconto) la condizione è che i proprietari dell’immobile siano anche gestori dell’attività;
  • immobili della categoria catastale D in uso da imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
  • immobili della categoria catastale D/3 destinati alle seguenti attività: cinema, teatri, sale per concerti e spettacoli. Anche in questo caso, il proprietario deve essere anche gestore dell’attività;
  • discoteche, sale da ballo, night-club e simili, sempre a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività esercitate.

=> PMI: niente saldo IMU e credito d'imposta affitti

I decreti Ristori hanno poi previsto nuove esenzioni dal saldo IMU, per tutti gli immobili in cui si svolgono attività imprenditoriali chiuse o limitate dai DPCM anti Covid. Si tratta di tutte le attività con codici ATECO contenuti nell’allegato 1 del primo Ristori (fra gli altri, bar e ristoranti), e di quelle che si trovano in zona rossa e hanno il codice ATECO compreso nell’allegato 2 del Ristori bis (i negozi che sono restati chiusi). Anche in questi casi, deve sussistere il requisito in base al quale l’immobile deve appartenere al proprietario dell’attività.