L’INPS comunica la sospensione dei contributi dovuti all’istituto in Toscana e Campania, territori diventati “zone rosse” a partire dal 15 novembre 2020 secondo quanto stabilito dal Ministero della Salute.
Con il messaggio numero 4361 del 20 novembre 2020, infatti, l’INPS fornisce indicazioni a riguardo e sottolinea come la sospensione dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, in scadenza nel mese di novembre 2020, sia valida anche nelle due regioni, sebbene l’attivazione della zona rossa sia successiva alla data del 10 novembre.
La posizione iniziale adottata dall’istituto, infatti, prevedeva l’esclusione dall’agevolazione i territori inseriti nelle zone ritenute a rischio elevato dopo questa data.
Tanto rappresentato, in considerazione del fatto che la citata ordinanza è stata firmata in data antecedente al 16 novembre 2020, termine per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza a novembre 2020 per la competenza del mese di ottobre 2020, sentito il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con il presente messaggio si comunica che sono ricomprese per la sospensione dei versamenti in trattazione anche le Regioni Campania e Toscana.
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L’INPS fornisce anche istruzioni per i datori di lavoro che possono recuperare sotto forma di credito le somme già pagate attraverso la dichiarazione di compensazione.
Il Messaggio INPS con le istruzioni
I chiarimenti del caso sono dettagliati nel Messaggio INPS n.4361 del 20 novembre.
Alle posizioni contributive dei datori di lavoro con unità produttive od operative in Campania e Toscana e che svolgano come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 2 al decreto-legge n. 149/2020, verrà attribuito il codice di autorizzazione “4X”, che assume il nuovo significato di “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149”. Per le istruzioni operative, invece, si rinviano le aziende al paragrafo 3 della circolare n. 129/2020.
I datori di lavoro interessati che avessero già provveduto al versamento dei contributi per ottobre, potranno utilizzare un credito equivalente alla maggior somma versata in compensazione con altre partite o nelle denunce successive, previa presentazione dell’istanza web “Dichiarazione Compensazione”.
In generale, l’eventuale nuova variazione della collocazione di una regione in una diversa zona non avrà effetti sull’applicazione della sospensione dei contributi di ottobre. I datori di lavoro che abbiano unità produttive od operative in Regioni o Province autonome che dovessero essere ricomprese nelle zone rosse, potranno beneficiare della sospensione solo per il versamento delle rate non scadute di novembre relative a rateazioni di debiti INPS.