Con il Messaggio n.896, l’INPS illustra le modalità per effettuare il versamento dei contributi sospesi lo scorso novembre, in unica soluzione entro il 16 marzo 2021 oppure con rateizzazione fino a un massimo di quattro pagamenti mensili di pari importo, con prima rata versata sempre entro il 16 marzo.
Ripresa versamenti: istruzioni
I versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (sia quelli a carico dei datori di lavoro sia la quota a carico dei lavoratori) dovranno dunque essere effettuati in un’unica soluzione entro il 16 marzo tramite modello F24. per non incorrere in sanzioni e interessi oppure tramite rateizzazione (massimo quattro di pari importo) con avvio dei pagamenti alla stessa data. L’importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50 euro. Il versamento delle rate successive dovrà essere eseguito nei mesi successivi entro il giorno 16 di ciascun mese. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.
Le rate sospese dei piani di ammortamento con scadenza a novembre devono essere versate tutte in unica soluzione, sempre entro il 16 marzo 2021. Non è previsto rimborso dei contributi previdenziali eventualmente già versati.
Soggetti interessati
Il Decreto Ristori prima e il Ristori bis dopo, lo ricordiamo, avevano disposto la sospensione dei versamenti contributivi in scadenza a novembre 2020, comprese le rate in scadenza nello stesso mese relative a rateazioni di debiti INPS. L’agevolazione si è potuta applicare anche alle quote di TFR da versare al Fondo di Tesoreria. La sospensione, inoltre, è stata disposta in favore dei datori di lavoro privati con sede operativa nelle zone arancione e rossa con attività prevalente una di quelle riferite ai codici Ateco indicati nell’Allegato 2 del Ristori bis.
I dati identificativi dei soggetti che si avvalgono della sospensione sono stati comunicati all’INPS dall’Agenzia delle Entrate, al fine di verificare il riconoscimento ai destinatari dei provvedimenti di sospensione. I destinatari della sospensione sono esclusivamente le seguenti categorie.
- Datori di lavoro privati che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici Ateco riportati nell’Allegato 1 al Decreto Ristori Bis (che ha aggiornato la lista dei codici del primo Decreto Ristori).
- Datori di lavoro privati con sede operativa è nelle zone arancione e rossa che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici Ateco riportati nell”Allegato 2 del Ristori Bis.
Gli ambiti territoriali sono individuati dall’Ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre e del 10 novembre:
- zona arancione: Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana, Umbria, Puglia e Sicilia;
- zona rossa: Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e Provincia Autonoma di Bolzano.