Il contributo a fondo perduto previsto dai decreti ristori prevede dei minimi più alti rispetto a quelli di mille e 2mila euro del provvedimento del maggio scorso, ma anche più complicati da calcolare. Anche in questo caso, infatti, bisogna applicare le nuove percentuali previste per le singole categorie di esercenti. Vediamo esattamente come funziona il contributo minimo, che viene versato a coloro che non possono applicare il meccanismo ordinario, ad esempio perché non hanno il confronto con l’aprile del 2019.
=> Ristori Bis: calcolo contributo a fondo perduto, caso per caso
Innanzitutto, i riferimenti normativi, che sono l’articolo 2, comma 2 del decreto Ristori bis (dl 149/2020), e l’articolo 2, comma 9, del dl 137/2020 (il primo decreto Ristori). In base al quale, per i soggetti che non sono in grado di calcolare il contributo nel modo ordinario, viene applicata la seguente regola: «l’ammontare del contributo è determinato applicando le percentuali riportate nell’Allegato 1 al presente decreto agli importi minimi di mille euro per le persone fisiche e 2mila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche».
Il contributo minimo, come detto, spetta a coloro che hanno aperto l’attività successivamente all’aprile 2019, e che quindi hanno accesso all’indennizzo a fondo perduto anche senza il requisito della perdita di fatturato ad aprile 2020 sull’analogo mese del 2019 (la regola vale per tutte le aperture successive al primo gennaio 2019).
E veniamo al calcolo. Come detto si fa riferimento agli allegati al decreto Ristori, e si applicano le relative percentuali ai minimi sopra riportati (mille o 2mila euro). Esempio: un ristorante che ha aperto l’attività nel giugno del 2019. Ha diritto al contributo a fondo perduto, essendo fra le attività chiuse dal Dpcm antiCovid dello scorso 3 novembre. Ma non può calcolarlo sulla base della differenza di fatturato con l’aprile del 2019, mese in cui non aveva ancora aperto. La percentuale di ristoro prevista per queste attività è al 200%. Se è un’impresa, calcolerà il 200% di 2mila euro: il contributo minimo è pari in questo caso a 4mila euro.
La situazione si fa un po’ più complicata per le tipologie di esercenti che applicano, in base al decreto ristori bis, indennizzi differenti a seconda della zona in cui si trovano. Esempio: i bar, o gli alberghi, in base al decreto Ristori bis, hanno l’indennizzo al 150% se si trovano un zona gialla e al 200% se si trovano in zona arancione o rossa. Quindi, un bar che ha aperto nel giugno 2019, e quindi prende il contributo minimo, avrà un indennizzo così calcolato:
- impresa: pari a 3mila euro in zona gialla, e a 4mila euro in zona rossa o arancione.
- Persona fisica: 1500 euro in zona gialla, 2mila euro in zona arancione o rossa.