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Superbonus per chi lavora all’estero, requisiti e regole 2023

di Anna Fabi

Pubblicato 10 Gennaio 2023
Aggiornato 5 Marzo 2023 08:22

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Superbonus 2023 al 90%: la residenza all'estero non è penalizzante ma non tutte le opzioni di fruizione sono disponibili.

Per le spese sostenute fino al 2024 per interventi che danno diritto al Superbonus (dal 2023 con aliquota al 90%) possono accedere al beneficio fiscale anche i contribuenti italiani che lavorano all’estero e sono iscritti all’AIRE, anche se non producono redditi in Italia su cui effettuare la detrazione d’imposta, dal momento che è possibile optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.

Superbonus per cittadini AIRE

La strada più semplice è la fruizione sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori che effettuano gli interventi e da questi ultimi recuperato come credito d’imposta. Se si sceglie invece la cessione del bonus,

In entrambe le ipotesi, il credito può essere trasferito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, con facoltà di ulteriori cessioni effettuate a favore di soggetti vigilati (banche e intermediari finanziari iscritti all’albo, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo, imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia).

Un cittadino italiano fiscalmente residente all’estero ma in possesso di un immobile in Italia può fruire delle agevolazioni spettanti per gli interventi di efficientamento energetico, agevolabili con il Superbonus.

Fin dalla circolare n. 24/2020, è stato chiarito che il Superbonus riguarda tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato che sostengono le spese per gli interventi agevolati, purché persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni

Cessione credito per contribuenti non residenti

Non avendo reddito in Italia, il contribuente iscritto all’AIRE che non ha la possibilità di usufruire del beneficio in forma diretta, ma solo per lo sconto in fattura o la cessione del credito d’imposta previsti dall’articolo 121 del decreto Rilancio (Dl n. 34/2020). Lo stesso discorso vale per i contribuenti che rientrano nello scaglione non tassato (no tax area).

=> Residenza fiscale: evitare la doppia imposizione

L’Agenzia delle Entrate (vedi risposta all’interpello 60/2021) ha ulteriormente chiarito un ulteriore elemento: per cedere il credito, bisogna avere un reddito imponibile. La proprietà di un immobile, rende titolari di un reddito fondiario e, di conseguenza, configura il possesso del requisito.