Pagamenti tracciabili: ok alle comunicazioni cumulative

di Anna Fabi

Pubblicato 3 Novembre 2020
Aggiornato 4 Dicembre 2020 11:55

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Commissioni pagamenti tracciabili e comunicazioni per il controllo del credito d'imposta spettante: ok dal Fisco all’invio cumulativo entro il 20 novembre.

Con la risposta n. 503/2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni importanti chiarimenti per gli operatori finanziari che trasmettono i dati per il controllo del credito d’imposta del 30% sulle commissioni applicate ai pagamenti elettronici disposto dall’articolo 22, comma 5, del Dl n. 124/2019 (c.d. Decreto Crescita).

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Pagamenti tracciabili: credito d’imposta sulle commissioni

Si tratta di una proceduta nuova, che obbliga gli esercenti attività d’impresa, arte o professione che utilizzano strumenti di pagamento elettronici tracciabili nell’ambito delle transazioni commerciali con i consumatori finali a trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate le informazioni necessarie a controllare la spettanza del credito d’imposta loro riconosciuto, entro il termine del ventesimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento utilizzando il Sistema di Interscambio Dati (Sid).

Ricordiamo che le commissioni che generano il credito d’imposta sono quelle relative ai pagamenti effettuati mediante carte di credito, di debito e prepagate e altri sistemi di pagamento elettronici tracciabili offerti da:

  • prestatori di servizi di pagamento soggetti all’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 7, sesto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605;
  • prestatori di servizi di pagamento non ricompresi tra quelli definiti alla lettera a) in considerazione dell’accettazione in Italia, da parte di soggetti convenzionatori, degli strumenti di pagamento elettronici da essi offerti” .

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Comunicazioni pagamenti tracciabili: le scadenze

La prima scadenza per tale comunicazione era stata fissata al 20 agosto 2020, tuttavia da più parti il Fisco ha ricevuto lamentele circa difficoltà tecnico operative ad eseguire tempestivamente la comunicazione dei dati dei mesi di luglio, agosto e settembre 2020.

Tra coloro che si sono trovati costretti ad un adempimento tardivo c’è anche la società istante, alla quale le Entrate hanno risposto che in considerazione delle difficoltà tecnico operative ad eseguire tempestivamente la comunicazione dei dati richiesti, è possibile effettuare una unica trasmissione relativa ai dati dei mesi di luglio, agosto e settembre 2020 entro il prossimo 20 novembre mediante invio cumulativo con i dati del mese di ottobre 2020.

Questo perché, come specificato nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 aprile 2020:

  • in caso di omissioni o errori nei dati trasmessi e acquisiti, i soggetti obbligati possono trasmettere una comunicazione di annullamento, entro il termine ordinario che cancella integralmente tutti i dati già trasmessi e acquisiti riferiti a quella mensilità, e trasmettere successivamente una nuova comunicazione entro lo stesso termine;
  • è anche consentito, entro il terzo mese successivo al termine, rettificare o cancellare i dati trasmessi relativi a singoli esercenti per il mese e l’anno indicati nella comunicazione di rettifica, inviando una comunicazione di modifica puntuale che sostituisce integralmente o cancella completamente quanto precedentemente comunicato per l’esercente indicato. La comunicazione di rettifica inviata oltre il predetto termine sarà scartata e non risulterà pervenuta.

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Errori ed omissioni: le sanzioni

Le comunicazioni inviate all’Agenzia delle Entrate e ai singoli esercenti, eseguite dagli operatori finanziari che mettono a disposizione i sistemi di pagamento elettronico, sono “necessarie a controllare la spettanza del credito d’imposta”, per eseguire “attività di verifica e controllo” e “per l’analisi del rischio”, nonché “ai fini del riconoscimento del credito d’imposta” e per “tutelare la trasparenza in materia di costi delle commissioni bancarie”, con la conseguenza che la violazione dell’obbligo, l’omessa comunicazione e l’invio di comunicazioni con dati incompleti o non veritieri sono punibili con la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 11, comma 1, lettera a) del Dlgs n. 471/1997 da euro 250 a euro 2.000 euro.

Vale la pena precisare che:

  • la comunicazione omessa, ossia inviata oltre il termine stabilito dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, viene scartata dal Sid e, di conseguenza, la violazione non può essere sanata e la relativa sanzione ravveduta;
  • la comunicazione errata può essere rettificata entro tre mesi dalla data di scadenza della trasmissione e, quindi, anche la sanzione prevista dall’articolo 11, comma 1, lettera a) del Dlgs n. 471/1997 può essere oggetto di ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera a-bis).