Obbligatori o facoltativi, i contributi previdenziali versati dal dipendente sono sempre deducibili dal reddito, qualunque sia la causa che ne motiva origina il versamento: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 482 del 19 ottobre 2020.
Il dubbio originava da una sentenza della Corte di Cassazione, la n. 436/2017, in merito alla deducibilità dei contributi volontari versati alla gestione pensionistica di appartenenza per il riscatto degli anni di laurea ai fini di buonuscita.
Il punto è la corretta interpretazione dell’articolo 10, comma 1, lettera e) del Tuir, in relazione alla quale cambia il trattamento fiscale dei contributi versati per il riscatto degli anni di studi assimilati agli oneri integralmente deducibili, al pari di quelli versati ai fini pensionistici.
Ebbene, come confermano le Entrate in base alla lettura della norma primaria:
sono deducibili dal reddito complessivo i contributi previdenziali e assistenziali versati per legge o facoltativamente all’Inps, compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. In particolare, i contributi volontari sono deducibili qualunque sia la causa che origina il versamento, come ad esempio il riscatto della laurea o la ricongiunzione di periodi assicurativi (vedi risoluzioni n. 25/2011, n. 298/2002, circolare n.19/2020).
=> Contributi riscatto laurea, detrazione o deduzione
Il documento di prassi chiarisce infatti che la sentenza di Cassazione ha come oggetto l’applicazione dell’articolo 19, comma 2-bis del Tuir (determinazione dell’indennità di buonuscita) e non la deducibilità degli oneri, prevista dall’articolo 10 comma 1, lettera e) dello stesso Testo unico.