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Recupero crediti nella UE: sequestro conti esteri

di Alessandra Gualtieri

Pubblicato 19 Ottobre 2020
Aggiornato 20 Gennaio 2021 15:57

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Recupero crediti civili e commerciali nell'Unione Europea: recepito il Regolamento UE per il sequestro preventivo dei conti esteri intra-UE del debitore.

Al via l’adeguamento della normativa italiana al Regolamento UE n. 655/2014 che consente il sequestro conservativo sui conti bancari per facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti civili e commerciali.

Il Consiglio dei Ministri ha infatti approvato con esame definitivo un apposito decreto legislativo che introduce anche nel nostro ordinamento uno strumento giuridico (vincolante e applicabile direttamente) che consente, in casi transnazionali, di procedere senza preavviso, al sequestro di somme possedute dal debitore e depositate presso conti detenuti in altri Stati membri dell’Unione.

Le nuove norme sul recupero crediti – che si affiancano ai procedimenti nazionali già esistenti – si applicano solo ai crediti pecuniari in materia civile e commerciale, mentre restano ferme le seguenti esclusioni: materia fiscale, doganale o amministrativa, sicurezza sociale, diritti patrimoniali derivanti da rapporti fra coniugi o relazioni comparabili al matrimonio, testamenti e successioni, crediti nei confronti di un debitore in relazione al quale siano state avviate procedure di fallimento, concordati e procedure affini.

Per quanto concerne le tempistiche, come si spiega in una nota:

il procedimento è esperibile sia prima dell’avvio del giudizio di merito che durante lo stesso o dopo che il creditore ha ottenuto una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico che impongono al debitore un obbligo di pagamento.

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L’autorità giudiziaria competente va individuata in base al merito della pretesa: se ad esempio il debitore è un consumatore, allora la competenza è dell’autorità giudiziaria dello Stato membro in cui lo stesso è domiciliato. In ogni caso, il creditore deve produrre prove sufficienti per convincere l’autorità stessa a congelare il conto bancario del debitore.

A tutela del debitore sono comunque previsti alcuni meccanismi di salvaguardia: impugnazione e opposizione all’ordinanza di sequestro, possibilità di costituire una garanzia a carico del creditore per eventuali danni, introduzione di una forma di responsabilità presunta del creditore in presenza di determinate condizioni.