Precompilata: dal 2020 al Fisco solo spese tracciabili

di Alessandra Gualtieri

Pubblicato 19 Ottobre 2020
Aggiornato 20 Ottobre 2020 05:31

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Nella dichiarazione dei redditi precompilata, dal 2021, trovano posto solo gli oneri detraibili con pagamenti tracciabili: chiarimenti Agenzia Entrate.

A partire dal periodo d’imposta 2020,i soggetti tenuti ad inviare i dati rilevanti ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata, devono comunicare al Fisco solo i pagamenti (per spese sanitarie e veterinarie, mutui agrari e fondiari e altri oneri indicati nell’articolo 15 del Tuir) effettuati con assegno o altri sistemi tracciabili come le carte di credito o debito e le prepagate.

Fanno eccezione l’acquisto di medicinali e dispositivi medici e le prestazioni sanitarie presso strutture pubbliche o private accreditate al SSN.

Lo ha stabilito l’Agenzia delle Entrate con due provvedimenti del 16 ottobre 2020.

=> Detrazioni spese mediche: quando è ammesso il contante

Spese sanitarie veterinarie

Il primo provvedimento riguarda le spese sanitarie e veterinarie, i cui dati forniti dal Sistema Tessera Sanitaria devono riferirsi da quest’anno soltanto ai pagamenti tracciabili (secondo le modalità individuate dall’articolo 23 del Dlgs n. 241/1997), in attuazione dell’articolo 1, comma 679 della legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020).

La detrazione IRPEF del 19% spetta infatti soltanto in questo caso, mentre non ci sono vincoli sugli acquisti di medicinali e di dispositivi medici e per le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da quelle private accreditate al Servizio sanitario nazionale. Quindi, nella precompilata i cittadini troveranno soltanto questi due ordini di spese, ed in ogni caso si dovranno conservare i documenti di pagamento (anche senza modifiche al modello).

Altre spese e oneri detraibili

Il secondo provvedimento, sempre del 16 ottobre, riguarda i dati relativi alle altre tipologie di oneri detraibili, da trasmettere all’Agenzia delle Entrate ai sensi del comma 1, articolo 3, Dlgs n. 175/2014 e relativi decreti MEF (interessi passivi e oneri accessori, assicurazioni vita, contributi previdenziali e assistenziali, ecc.).

Gli operatori chiamati all’obbligo di trasmissione all’Anagrafe Tributaria, dal 2020 devono indicare solo gli oneri detraibili al 19% dell’IRPEF solo se sostenuti con mezzi di pagamento tracciabili oppure con uno dei sistemi previsti dall’articolo 1, comma 679, della legge n. 160/2019 (versamento bancario o postale o altri strumenti di pagamento previsti dall’articolo 23 del Dlgs n. 241/1997).