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IVA ridotta su mascherine e dispositivi medici

di Barbara Weisz

16 Ottobre 2020 16:18

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Agevolazioni IVA 2020: come funziona, a quali prodotti si applica, come si cumula con altri incentivi: mascherine, termometri, disinfettanti ecc.

Le mascherine devono essere chirurgiche, oppure Fp2 o Fp3, i termometri sono tutti esenti IVA nel 2020 e con aliquota agevolata al 5% dal 2021, compresi i termoscanner, i detergenti per le mani devono essere disinfettanti: sono alcune delle precisazioni contenute in una circolare dell’Agenzia delle Entrate che risponde a una serie di dubbi applicativi sul regime agevolato IVA previsto per i beni considerati necessari al contenimento e alla gestione dell’emergenza Covid.

Si tratta della norma introdotta dal Decreto Rilancio (articolo 124 dl 34/2020), in base alla quale ci sono una serie di beni per i quali fino al prossimo 31 dicembre c’è l’esenzione IVA mentre dal 2021 si applica l’aliquota agevolata al 5%. L’elenco di questi beni è contenuto nell’articolo 124 sopra citato che, sottolinea il Fisco, è da considerare «di natura tassativa e non esemplificativa».

Per chiarire tutti gli eventuali dubbi interpretativi relativi alle varie definizioni che sono contenute in questo elenco (alcune relative a materiali molto tecnici, altre invece di uso comune), la circolare 26/2020 presenta una lunga serie di esempi.

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Mascherine

Solo le mascherine chirurgiche e quelle Ffp2 e Ffp3 rientrano nell’ambito oggettivo di applicazione dell’articolo 124, a prescindere dall’uso ospedaliero delle stesse. Sono validamente certificati come dispositivo medico (in seguito anche “DM) o dispositivo di protezione individuale (in breve anche “DPI”).

Le mascherine chirurgiche, in particolare, ricadono nell’ambito dei dispositivi medici, la cui funzione è evitare che chi le indossa contamini l’ambiente, in quanto limitano la trasmissione di agenti infettivi. Le mascherine Ffp2 e Ffp3, dette anche “facciali filtranti”, rientrano nei DPI che sono utilizzati per proteggere chi le indossa dagli agenti esterni, quali goccioline di saliva. Tecnicamente, le mascherine chirurgiche devono essere prodotte rispettando la norma tecnica UNI EN 14683:2019, mentre quelle Ffp2 e Ffp3 devono rispettare le norme tecniche armonizzate UNI EN 149:2009.

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Ogni altra mascherina reperibile in commercio, diversa da quelle sopra elencate (quali ad esempio le mascherine in tessuto prodotte per uso igienico non sanitario) e prodotta senza il rispetto dei requisiti tecnici previsti dalla norme comunitarie non può beneficiare dell’IVA agevolata. Attenzione: le mascherine riutilizzabili con filtri intercambiabili, se prodotte in base alle norme tecniche sopra riportate, sono DPI e quindi rientrano nell’IVA agevolata. Anche il singolo filtro rientra nell’agevolazione.

Termometri

Rientrano in questa definizione tutti i termometri per la misurazione della temperatura corporea. Anche i termoscanner (che vengono utilizzati ad esempio all’entrata dei negozi).

Detergenti disinfettanti per mani

Prodotti per le mani con potere disinfettante, come biocidi o presidi medico-chirurgici. I semplici detergenti non possono ritenersi compresi nell’elenco, perché non svolgono un’azione disinfettante: si limitano a rimuovere lo sporco e i microrganismi in esso presenti, e la conseguente riduzione della carica microbica facilita la disinfezione.

In base alle indicazione dell’Istituto Superiore della Sanità, «solo la disinfezione ha un’azione virucida, battericida o fungicida» utile «a distruggere, eliminare o rendere innocui i microrganismi, fermo restando che, per un’efficace azione disinfettante, questa deve essere preceduta dalla detersione della cute o delle superfici». Per svolgere l’azione disinfettante «devono essere utilizzati i biocidi (BPR) o i presidi medico chirurgici (PMC)», autorizzati in genere dal ministero della Salute o dall’ISS, «che obbligatoriamente riportano in etichetta il numero di registrazione/autorizzazione».

Sono prodotti che si differenziano dai comuni igienizzanti per le mani, «esclusi dall’ambito oggettivo di applicazione dell’articolo 124, per i quali, al pari dei detergenti, non è prevista alcuna autorizzazione, essendo sufficiente la conformità alle normative in materia di detergenti o di cosmesi».

Dispenser a muro per disinfettanti

Agevolati i distributori di disinfettanti che presentano elementi di ancoraggio e fissità (ad esempio, al terreno o a muro). Pertanto rientrano in questa categoria anche le piantane dotate di sistemi di fissaggio. Sono escluse tutte le strutture facilmente asportabili, come ad esempio le colonnine di cartone su cui sono posizionati i normali flaconi dotati di dispenser.

Articoli di abbigliamenti protettivo per finalità sanitarie

Comprendono anche gli articoli (esempio, i guanti in nitrile monouso) per gli operatori di settori diversi dalla sanità, o per gli utenti, previsti per evitare il contagio Covid. Normalmente questa definizione riguarderebbe solo i beni che garantiscono la protezione degli operatori sanitari dalla diffusione del virus. Ma i protocolli di sicurezza adottati nei diversi settori economici hanno reso obbligatorio l’uso di questo tipo di abbigliamento ai fini della sicurezza dei lavoratori e degli utenti ) per esempio, nell’industria alimentare, nella grande distribuzione, nella scuola). Quindi, anche gli operatori obbligati al rispetto di questi protocolli di sicurezza possono acquistare tale tipologia di abbigliamento usufruendo dell’agevolazione IVA. Anche in questo caso, gli articoli devono essere classificati come DM, dispositivi medici, oppure DPI, dispositivi di protezione individuale.

Altre regole su IVA ridotta

La circolare contiene poi analoghe precisazioni relative dispositivi e articoli sanitari molto specifici. Ci sono due precisazioni importanti che valgono per tutte le imprese:

  • l’agevolazione IVA si applica a tutte le cessioni di questi beni, anche interne o intra UE, non solo alle importazioni. Da questo punto di vista, il regime agevolativo è «molto ampio, nel senso che è applicabile a qualsiasi cedente e acquirente, nonché stadio di commercializzazione». Non è quindi «rinvenibile nessun ostacolo a che una volta importati, i beni elencati possano essere oggetto di diverse cessioni interne prima di giungere al consumatore finale, usufruendo tutte, importazione compresa, prima dell’esenzione e dal 1° gennaio 2021 dell’aliquota IVA al 5%». Il Fisco sottolinea che sono ricomprese tutte le tipologie di cessione, onerose e gratuite. Esempio: «la fornitura di un ventilatore polmonare mediante un contratto di locazione finanziaria sarà imponibile con aliquota IVA del 5% se effettuata a decorrere del 1° gennaio 2021, mentre sarà esente se effettuata entro il 31 dicembre 2020».
  • L’agevolazione IVA è cumulabile con il credito d’imposta al 60% per la sanificazione degli ambienti di lavoro previsto dall’articolo 125 dello stesso decreto Rilancio. Nei casi in cui le due agevolazioni sono sovrapponibili (ad esempio, acquisto DPI, prodotti igienizzanti, termometri), l’impresa può utilizzarle entrambe. Esempio: se un’impresa acquista delle mascherine chirurgiche, delle mascherine Ffp2 e Ffp3 oppure delle mascherine chirurgiche “autorizzate in deroga” dall’Istituto Superiore di Sanità o dall’INAIL, «effettua l’operazione in esenzione da IVA sino al 31 dicembre 2020 e si vede riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 60% della spesa sostenuta».