Dal 15 ottobre 2020 è possibile comunicare l’opzione per la cessione del credito di imposta pari alla detrazione spettante o per fruire di uno sconto in fattura applicato dai fornitori sul corrispettivo e poi da questi recuperato in forma di credito fiscale.
Il modello da utilizzare è quello aggiornato, fornito il 12 ottobre assieme alle specifiche tecniche di trasmissione.
La procedura web è la medesima sia per il Superbonus al 110% (ecobonus potenziato e sisma bonus) sia per il bonus interventi di ristrutturazioni edilizia al 50% pagati nel 2020 e 2021 (come previsto dal Decreto Rilancio) e si utilizza per esercitare una delle due opzioni, entrambe alternative alla detrazione IRPEF.
Cessione del credito: come funziona
La comunicazione si effettua utilizzando la procedura telematica disponibile nella propria area riservata dei siti Entratel/Fisconline. Dopo l’autenticazione, si segue il percorso: La mia scrivania / Servizi per / Comunicare / “Comunicazione opzione cessione/sconto – ecobonus e sismabonus (singole unità immobiliari)”.
=> Cessione crediti e sconto: guida alla procedura online
La cessione (a sua volta cedibile) può essere disposta in favore di:
- fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi
- altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti)
- istituti di credito e intermediari finanziari.
I dati sui crediti ceduti sono resi disponibili per l’accettazione da parte dei cessionari esclusivamente tramite la “Piattaforma cessione crediti” (stesso percorso), attraverso cui si può accettare o rifiutare il credito ricevuto. Nel primo caso, il bonus diventa visibile nel “Cassetto fiscale” del cessionario e può essere utilizzato in compensazione tramite F24, oppure ulteriormente ceduti ad altri, tramite la medesima piattaforma. Per utilizzare la procedura è stato predisposto un apposito Manuale.
Interventi ammessi
L’opzione di cessione del credito, oltre all’ Ecobonus 110%, può essere esercitata per le seguenti tipologie di interventi:
- recupero del patrimonio edilizio (bonus ristrutturazione, Articolo 16-bis del TUIR)
- efficienza energetica
- adozione di misure antisismiche
- recupero o restauro della facciata degli edifici (bonus facciate, Art. 1, commi 219 e 220, legge 160/2019)
- installazione di impianti fotovoltaici
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (Art. 16-ter DL 63/2013).
Regole per il Superbonus
Per sostituire la detrazione IRPEF con un contributo in forma di sconto diretto dal fornitore dei beni o servizi oppure di cessione a terzi (in 5 quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell’imposta derivante da dichiarazione dei redditi), si usa il medesimo modello su indicato. Il superbonus è riservato a:
- condomìni
- persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile
- Istituti autonomi case popolari (IACP) o altri istituti con i requisiti di cui alla legislazione europea “in house providing”
- cooperative di abitazione a proprietà indivisa
- Onlus e associazioni di volontariato
- associazioni e società sportive dilettantistiche, solo per lavori in immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
=> Cessione credito: i documenti per la banca
Soggetti IRES ammessi solo se partecipano a spese per interventi trainanti su parti comuni di edifici condominiali.