Con l’ordinanza 20955/2020 la Corte di Cassazione ha chiarito i termini di prescrizione di interessi e sanzioni oggetto di una cartella esattoriale notificata ad un contribuente moroso. In particolare, gli Ermellini specificano che tali somme, a fronte di tributi vari non pagati, si prescrivono in cinque anni a meno che, per le seconde, non intervenga una sentenza passata in giudicato. Per i contributi, invece, i termini di prescrizione sono decennali solo a seguito di sentenza passata in giudicato. Vediamo le motivazioni e i chiarimenti della Corte di Cassazione contenuti nella sentenza con cui ha respinto un ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione.
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Interessi e sanzioni: termini di prescrizione
Gli Ermellini ricordano che l’art. 20, terzo comma, del d.lgs. n. 472/1997 stabilisce il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine breve di cinque anni. Mentre l’art 2948, primo comma, n. 4, c.c. stabilisce che si prescrivono in cinque anni gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi. Trascorso il termine quinquennale deve ritenersi prescritta la pretesa tributaria per i crediti relativi a interessi e sanzioni oggetto delle cartelle prodromiche alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. Questo perché, spiegano i giudici supremi:
Gli interessi per il ritardo nella loro esazione integrano un’obbligazione autonoma rispetto al debito principale suscettibile di autonome vicende, sì che il credito relativo a tali accessori rimane sottoposto al proprio termine di prescrizione quinquennale fissato dall’art. 2948, n. 4, Cod. Civ. (Cass. 30901/2019,14049/2006).
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Tributi: termini di prescrizione
I tributi erariali, se rappresentati da un titolo giudiziale definitivo, cioè la sentenza o il decreto ingiuntivo, si prescrivono nel termine lungo di dieci anni. Diversamente si prescrivono nel termine “breve” di cinque anni. In ultima analisi, precisano i giudici della Cassazione:
Il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell’art. 2953 c.c., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta “actio iudicati”. Mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile, vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dal d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 20 atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l’obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario (cfr. Cass 12715/2016 e 12715/2009).