Se vengono eseguiti, sul medesimo immobile, sia interventi di ristrutturazione edilizia sia lavori antisismici, il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione è pari a 96mila euro: non si sommano diversi massimali, come previsto dalla regola generale. Il chiarimento arriva dall’Agenzia delle entrate con interpello 455/2020, che riguarda un intervento di demolizione e ricostruzione di un edificio unifamiliare situato in zona sismica.
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Il Fisco sottolinea che non si tratta di un’eccezione alla regola generale, che resta sempre valida. E prevede che, nel caso in cui sul medesimo immobile siano effettuati più interventi agevolabili ammessi al Superbonus (ad esempio, di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico), il limite massimo di spesa detraibile sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati, a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite a ciascuno degli interventi stessi.
Il punto è che, nel caso dei lavori antisismici, ammessi all’Ecobonus 110% in base al comma 4 dell’articolo 119 del dl 34/2020, la detrazione spettante è quella prevista dall’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto legge 63/2013, che viene elevata appunto al 110% per le spese sostenute dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Il sopra citato articolo 16 fa a sua volta riferimento all’articolo 16-bis del TUIR, il testo unico imposte sui redditi (Dpr 917/1986).
In pratica, gli interventi ammessi al sisma bonus, spiega il fisco nell’interpello, «sono quelli indicati nel medesimo articolo 16-bis, del TUIR che deve intendersi quale norma di riferimento generale». E che riguarda sia le ristrutturazioni sia i lavori antisismici. Quindi, «gli interventi ammessi al sismabonus non possono fruire di un autonomo limite di spesa in quanto non costituiscono una nuova categoria di interventi agevolabili». Ricadono nel tetto di 96mila euro previsto in generale per le ristrutturazioni edilizie, e i due tetto di spesa non si sommano.
Come detto, resta valida la regola generale in base alla quale se invece, nello stesso stabile, vengono effettuati lavori che sono agevolabili in base a norme diverse, i relativi tetti di spesa si sommano.
L’interpello contiene poi una serie di ulteriori precisazioni, che sostanzialmente ribadiscono orientamenti già forniti con precedenti disposizioni. Ad esempio, in relazione all’applicabilità dell’Ecobonus 110% nel caso di demolizione e ricostruzione. Nel caso in questione, alla fine dei lavori l’edificio avrà «una diversa sagoma rispetto al precedente con una volumetria leggermente diminuita, un indice di prestazione energetica di classe A o superiore (miglioramento di più di due classi) ed una classe di rischio sismico di classe A o superiore (miglioramento di più di due classi)». Si applica il dl 76/2020, che ha modificato il testo unico dell’edilizia (nel dettaglio, l’articolo 3, comma 1, lettera d, del dpr 380/2001), comprendendo negli interventi di ristrutturazione edilizia la «demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico».
L’intervento può anche prevedere, «nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana». In pratica, quindi, nel rispetto di tutti i requisiti previsti l’intervento di demolizione e ricostruzione è agevolabile. Anche, se, come nel caso in oggetto, l’immobile non è adibito a prima casa, requisito non richiesto per applicare il Superbonus.