Il principale rilievo riguarda l’obbligo di polizza assicurativa per il professionista che rilascia l’asseverazione e il visto di conformità sui lavori che danno diritto al Superbonus 110% ma, secondo i Consulenti del Lavoro, sarebbero necessari chiarimenti delle Entrate, ad esempio sulla validità delle polizze ordinariamente previste per il visto di conformità.
E’ uno dei punti affrontati nella Circolare n. 21/2020 dell’Ufficio Studi Consulenti del Lavoro, dedicata al ruolo dei professionisti nell’applicazione dell’Ecobonus 110 (articolo 119, dl 34/2020) in relazione alle due le tipologie di documentazione previste: l’asseverazione tecnica e il visto di conformità.
L’asseverazione è sempre necessaria per ottenere l’agevolazione, è rilasciata al termine dei lavori oppure per ogni stato di avanzamento dei lavori (in base a regole precise) da un tecnico abilitato (ingegnere o architetto) attestando la congruità del progetto ai requisiti tecnici (il ministero ha già predisposto i decreti attuativi: decreto asseverazione e decreto requisiti Ecobonus).
Il visto di conformità serve solo nel caso in cui il contribuente, invece della detrazione, scelga lo sconto in fattura o la cessione del credito. Attesta la conformità della documentazione alla sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, ad esempio le asseverazioni.
In pratica, un «controllo formale svolto da un professionista, consistente in una attestazione sulla conformità della dichiarazione dei redditi, documenti, compensazioni di crediti, esecuzione di rimborsi corrispondenti alle disposizioni fiscali», che permette «di effettuare un controllo sulla corretta applicazione delle norme tributarie». In sintesi, un controllo formale su corrispondenza fra il credito/detrazione dichiarato, documentazione, attestazioni tecniche.
=> Superbonus 110%, procedure e documenti
I soggetti abilitati a rilasciarlo sono:
- commercialisti;
- consulenti del lavoro;
- responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF imprese.
La legge (comma 14, articolo 119, dl 34/2020) prevede che, sia per l’asseverazione sia per il visto di conformità, sia necessaria una polizza di assicurazione della responsabilità civile. I consulenti del lavoro, però, sottolineano che i soggetti che appongono il visto di conformità «hanno già l’obbligo di stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile che garantisce i propri clienti dai danni eventualmente provocati dall’attività prestata e assicura all’Erario il risarcimento delle sanzioni amministrative irrogate al professionista per il rilascio di visti infedeli». Quindi, ritengono che non debbano stipulare ulteriori polizze assicurative, ma sottolineano che «su questo punto si attendono chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate».
=> Ecobonus 110%: regole per l'asseverazione tecnica
La Circolare contiene anche una utile check list per l’apposizione del visto e la documentazione da conservare. Eccone una sintesi:
- avere la sopracitata assicurazione a copertura del rischio;
- acquisire dal contribuente specifico incarico professionale;
- effettuare gli adempimenti antiriciclaggio;
- verificare il rilascio di asseverazioni e attestazioni;
- verificare che gli stessi professionisti incaricati al rilascio delle asseverazioni e attestazioni abbiano stipulato la polizza di assicurazione della responsabilità civile;
- conservare copia della documentazione.
Ci si può rivolgere ai Consulenti del Lavoro, e altri altri professionisti della dichiarazione, per l’invio all’Agenzia delle Entrate della comunicazione sull’esercizio delle opzioni (cessione del credito o sconto in fattura). La trasmissione è esclusivamente telematica, parte il 15 ottobre 2020, va inviata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese.