Nuovo strumento a disposizione del contribuente per districarsi fra le regole del Superbonus al 110%: nella sezione del portale dell’Agenzia delle Entrate dedicata all’agevolazione, è stata inserita una pagina dedicata agli interpelli. Si accede dal sito tematico, cliccando sull’apposito link, che si trova sotto la voce “per saperne di più”.
Sono già state pubblicate una serie di risposte che riguardano casi particolari tipologie di immobili ai quali si può applicare l’Ecobonus 110.
- Case antisismiche: l’acquirente di un immobile antisismico realizzato mediante demolizione e ricostruzione da un’impresa di costruzione (con vendita entro 18 mesi) può applicare il Superbonus per le spese sostenute da luglio 2020 al 31 dicembre 2021, anche se il compromesso è stato firmato nel 2018. Il contribuente può scegliere anche lo sconto in fattura o la cessione del credito, ma il fornitore non è mai obbligato ad accettare questa opzione che è esercitata dal contribuente che sostiene le spese «di intesa con il fornitore». Intesa che rientra «nelle ordinarie dinamiche dei rapporti contrattuali e delle pratiche commerciali». Quindi, non lo si può imporre.
- Rudere: un intervento sulle cosiddette “unità collabenti” (categoria catastale F2), immobili inagibili e non produttivi di reddito, è agevolabile (inizialmente era stata prevista questa limitazione, poi eliminata). Gli immobili classificati F/2 sono infatti «edifici esistenti, trattandosi di manufatti già costruiti e individuati catastalmente».
- Immobile in comodato: è un titolo abilitativo, quindi dà diritto al Superbonus a parità di immobile e intervento. La semplice tinteggiatura della facciata esterna ad esempio non rientrano nell’agevolazione, ma può fruire del bonus facciate al 90% previsto dalla manovra 2020.
- Villetta a schiera: l’unità immobiliare deve essere «funzionalmente indipendente» e deve disporre «di uno o più accessi autonomi dall’esterno». In presenza di questi requisiti, si applica l’agevolazione.
- Edificio in comproprietà: il legislatore fa esplicito riferimento, nella formulazione della norma, al condominio, mentre sono esclusi «gli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti». In quest’ultimo caso, non si può utilizzare il Superbonus né per gli interventi sulle parti comuni né per quelli sulle singole unità immobiliari.
=> Ecobonus 110%: altri casi particolari
Le risposte sopra fornite sono contenute negli interpelli da 325 a 329 del 2020. Restano a disposizione del contribuente gli altri materiali pubblicati nella sezione specifica del portale dl Fisco dedicata all’Ecobonus: provvedimento dell’8 agosto scorso su sconto in fattura e cessione del credito, circolare 24/2020 applicativa della norma, Guida delle Entrate, FAQ.