Con risposta a interpello n. 293 del 31 agosto 2020, l’Agenzia delle Entrate ricorda che i voucher per la mobilità sostenibile erogati ai dipendenti, pubblici o privati, sono tassabili come un qualunque altro fringe benefit se si supera nel complesso la soglia di esenzione (quella ordinaria è di 258,23 euro) per il periodo di imposta d riferimento.
L’interpretazione letterale dell’art 51 comma 2 lettere d) e d) bis del TUIR, infatti, non contempla come welfare aziendale esente, senza limiti di importo, i bonus che nascono per incentivare l’utilizzo di mezzi di trasporto alternativi.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, dunque, gli incentivi aziendali erogati in relazione al tragitto casa lavoro concorrono interamente a formare il reddito del lavoratore secondo i termini sopra esposti.
=> Welfare aziendale: esenzione doppia per il 2020
Ricordiamo che il tetto di esenzione è innalzato a 516,46 euro ma solo per il 2020 dal DL n. 104/2020 (cd. Decreto Agosto). In misura ordinaria, il tetto massimo oltre il quale scatta la tassazione è 258,23 euro.