Per fare domanda del credito d’imposta per le spese di sanificazione e l’acquisto DPI (dispositivi di protezione individuale) c’è tempo fino al 7 settembre. Il bonus spetta ad esercenti attività d’impresa, arti e professioni, enti non commerciali compresi quelli del Terzo settore ed enti religiosi civilmente riconosciuti.
Pari al 60% delle spese 2020 (importo massimo del credito: 60.000 euro per ciascun beneficiario), copre gli investimenti in sanificazione ambienti (strumenti e prestazioni) e in DPI o altri dispositivi per garantire la salute di lavoratori e utenti o clienti.
Vi rientrano anche le spese ordinarie, non legate all’emergenza Covid, che hanno comunque obiettivi di sanificazione (es.: presso studi medici e odontoiatrici). Non vi rientrano le spese di ordinaria pulizia dei condizionatori ma sono ammissibili le spese di pulizia degli impianti di condizionamento finalizzate ad aumentare la capacità filtrante del riciclo, ad esempio con la sostituzione dei filtri con altri di classe superiore.
Per la verifica della coerenza dell’intervento sostenuto con i dettami del Protocollo condiviso per il contrasto alla diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro”, sottoscritto il 24 aprile scorso è necessaria apposita certificazione da parte del professionista o dell’impresa che ha eseguito la sanificazione.
Il credito d’imposta, però, può essere riconosciuto anche nel caso in cui l’attività di sanificazione sia svolta dal soggetto beneficiario se ne possiede le competenze, determinando l’ammontare della spesa moltiplicando le ore impiegate per il costo orario di lavoro e aggiungendo quello dei prodotti utilizzati (si produrrà un foglio di calcolo).
Per beneficiare del bonus sanificazione è necessario inviare entro il 7 settembre apposita comunicazione indicando l’importo delle spese sostenute e che si prevede di sostenere. L’importo del credito spettante sarà poi comunicato con apposito provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle Entrate (entro l’11 settembre).
Dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento, il credito potrà essere utilizzato in compensazione mediante F24, in dichiarazione dei redditi o in alternativa ceduto a terzi.