Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 25/2020, il contribuente che ha versato la prima rata IVA a marzo pur avendo diritto alla sospensione dei versamenti disposta a causa dell’emergenza Covid, poteva comunque scegliere di fruire della proroga per i pagamenti in scadenza nei mesi di aprile e/o maggio.
Dunque, in base anche a quanto previsto dal Decreto Agosto potrà scegliere alternativamente di:
- effettuare il saldo IVA in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 (invece dell’originario 31 maggio) o mediante rateizzazione (massimo 4 rate mensili di pari importo) a partire dalla stessa data.
- versare il 50% in un’unica soluzione o in 4 rate dal 16 settembre e rateizzare il resto (massimo 24 rate mensili) con scadenza 16 gennaio 2021.
Il contribuente escluso dalla sospensione di marzo ma che poi è rientrato nella sospensione di aprile e maggio:
- dovrà versare nei termini ordinari le rate che residuano, rinviando al 16 settembre le sole rate sospese di aprile e maggio.
- in alternativa potrà procedere al versamento secondo le agevolazioni di cui all’articolo 97 del DL 104/2020.
Il saldo IVA va versato tramite il modello F24 con il codice tributo 6099 (Iva annuale saldo); in caso di pagamento rateizzato con il codice 1668.
Nella delega di pagamento bisogna riportare: il numero della rata che si sta versando e il numero totale delle rate (per il versamento in unica soluzione “0101”).