Con risposta a specifico interpello, l’Agenzia delle Entrate spiega che l’agevolazione fiscale (di cui all’articolo 24-ter del TUIR) per le persone titolari di pensioni estere che trasferiscono la residenza in un piccolo Comune del Sud Italia spetta anche se sussiste una seconda pensione italiana.
Ad esempio se nel corso della sua vita il pensionato ha versato contributi sia al sistema pensionistico estero sia a quello italiano (come l’INPS) maturando due differenti trattamenti pensionistici, in entrambi i paesi.
In questo caso, nulla vieta di fruire del regime fiscale agevolato (imposta sostitutiva sui redditi al 7%) se si sceglie il trasferimento di residenza nel territorio italiano.
Ovviamente, in relazione alla pensione e ai redditi esteri: i redditi di pensione erogati dall’INPS o altra cassa italiana saranno infatti tassati con il regime ordinario.
La norma non impedisce infatti l’accesso al beneficio per i soggetti che siano titolari, oltre che di pensioni erogate da soggetti esteri, anche di pensioni erogate da soggetti residenti nel territorio dello Stato.
Nè ha alcun importanza la nazionalità del soggetto, purché sia soddisfatto il presupposto della residenza fiscale all’estero per il periodo indicato dalla norma e che l’ultima residenza sia stata in un Paese con il quale siano in vigore accordi di cooperazione amministrativa in ambito fiscale.
Il beneficio scatta per chi sposta la residenza in uno dei comuni del Mezzogiorno (Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia con popolazione non superiore a 20.000 abitanti) o in uno dei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti delle zone colpite dai terremoti del 2016 e 2017 (compresi negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n.229).
Tutti i dettagli nella risposta n.280 delle Entrate: Ambito applicativo dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF, prevista per le
persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera ai soggetti titolari anche di redditi da pensione erogata da un Istituto di previdenza residente in Italia (articolo 24-ter del TUIR).