Rimborso polizze dormienti prescritte: regole, domanda, scadenze

di Alessandra Gualtieri

1 Settembre 2020 09:33

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Polizze dormienti prescritte prima del 2012: è possibile chiederne il rimborso parziale fino al 50% facendone domanda entro il 15 settembre 2020.

In chiusura la settima finestra per la presentazione delle richieste di rimborso delle polizze dormienti prescritte prima del gennaio 2012. Si tratta di polizze mai liquidate ai beneficiari, rimaste in giacenza presso le imprese assicurative, ad esempio a causa del decesso dell’assicurato senza che i familiari fossero a conoscenza dell’assicurazione vita stipulata.

Entro il prossimo 15 settembre è dunque ancora possibile recuperare parte dei versamenti originari. Per farlo, è necessario rivolgersi a CONSAP, chiedendo la restituzione parziale (fino a un massimo del 50%) delle polizze vita con i seguenti requisiti:

  • evento (morte/vita assicurato) o scadenza polizza successivi alla data del 1° gennaio 2006;
  • prescrizione del diritto anteriore al 1° gennaio 2012;
  • rifiuto prestazione assicurativa a causa della prescrizione e conseguente trasferimento dell’importo al Fondo rapporti dormienti;
  • assenza di rimborso, anche parziale, nell’ambito di uno dei precedenti sei avvisi di presentazione domande per polizze dormienti.

Con i precedenti sei avvisi, sono state segnalate istanze di rimborso di polizze per eventi successivi al 1° gennaio 2006 e prescrizione precedente al 1° luglio 2011. Il nuovo avviso, dunque, estende la finestra di rimborsabilità.

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Di norma la prescrizione interviene dopo dieci anni e le somme giacenti vengono versate al Fondo Rapporti Dormienti istituito presso CONSAP. Prima del 2012, tuttavia, questo termine era biennale. Ecco perché l’avviso è limitato a queste polizze.

La domanda si presenta online, attraverso il Portale Unico CONSAP, previa registrazione, allegando i documenti necessari, compresa la dichiarazione della compagnia assicurativa che confermi il versamento al Fondo. Una volta inviata la richiesta di rimborso e conclusa la relativa istruttoria, l’eventuale rimborso accolto sarà messo in pagamento entro maggio 2021. Tutte le istruzioni nel settimo avviso di rimborabilità.