C’è un requisito fondamentale che gli interventi di riqualificazione devono avere per rientrare nell’ambito di applicazione del super Ecobonus al 110%: portare a un miglioramento di almeno due classi energetiche.
Vediamo con precisione cosa significa, in base a quanto prevede la circolare applicativa 24/2020 dell’Agenzia delle Entrate.
Ecobonus e miglioramento classe
Le classi energetiche degli edifici sono le seguenti: si va dalla lettera G (la meno efficiente) alla lettera A, divisa in A1, A2, A3 e A4, l’ultima delle quali è la più alta.
La riduzione di due classi energetiche può essere determinato anche dal complesso degli interventi effettuati, congiuntamente. Quindi, per esempio, la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale può essere unita ad altri interventi di efficientamento o all’installazione di impianti solari fotovoltaici ed, eventualmente, dei sistemi di accumulo.
In questo caso, l’intero progetto nel suo insieme deve comportare l’abbassamento di almeno due classi energetiche dell’edificio (sia esso un condominio, un edificio unifamiliare o unità indipendente). Se l’edificio si trova già in una delle prime tre classi energetiche, basta conseguire la classe energetica più alta. Esempio: se si trova in classe “A3”, basterà salire alla successiva “A4” per vedersi riconosciuta la detrazione nella misura del 110%.
Il miglioramento energetico è dimostrato dall’Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.), di cui all’articolo 6 del dlgs 192/2005, ante e post intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
In estrema sintesi, il Superbonus introdotto dall’articolo 119 del decreto 34/2020 si applica alle spese sostenute dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, e in entrambe queste fattispecie è necessario il miglioramento energetico. Che, in base alle regole sopra esposte, può essere calcolato sommando tutti i lavori effettuati.
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C’è poi un secondo requisito che bisogna sempre rispettare, ovvero rispondere ai criteri previsti dal decreto ministeriale dello scorso 6 agosto, che dettaglia tutti gli interventi ammessi, trainanti e trainati.