Nuova rivalutazione dei beni d’impresa 2020 nel decreto Agosto, con regole molto simili a quelle applicate negli ultimi anni. Si possono rivalutare tutti i beni, con l’eccezione degli immobili merce, alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa.
La norma è contenuta nell’articolo 110 del dl 104/2020, di cui è appena iniziato il passaggio legislativo in Senato.
Si possono rivalutare, nel bilancio 2020, anche distintamente per ciascun bene: terreni, fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature, marchi, brevetti, partecipazioni in società controllate, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, partecipazioni in società collegate, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie.
La rivalutazione deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.
- Il saldo attivo della rivalutazione beni d’impresa può essere affrancato con l’applicazione di una imposta sostitutiva del 10% delle imposte sui redditi, dell’IRAP e di eventuali addizionali.
- Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere riconosciuto sempre ai fini di imposte sui redditi, IRAP, ed eventuali addizionali, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva del 3%.
Entrambe le imposte sostitutive sono versate in un massimo di tre rate di pari, importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi 2020, le altre entro il saldo delle imposte sui redditi dei due periodi d’imposta successivi.