Al via il credito d’imposta al 65% per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere (alberghi, agriturismi, villaggi turistici, residence, alberghi diffusi, stabilimenti termali e campeggi) previsto dall’articolo 79 del dl 104/2020 (convertito dalla Legge 126/2020).
Le domande si inoltrano a partire dal 13 giugno 2022. Le modalità di accesso alla piattaforma telematica sono indicate nell’apposito Avviso del Ministero del Turismo, in base alla quale le istanze debitamente compilate possono essere presentate dalle ore 12:00 del 13 giugno alle ore 12:00 del 16 giugno 2022, accedendo al link pubblicato il giorno 13 giugno.
Si tratta del rinnovo del bonus alberghi (originariamente al 30% in base all’articolo 10 del decreto 83/2014, poi alzata al 65% negli ultimi anni), utilizzabile in compensazione e (novità inserita dal decreto Agosto), in un’unica soluzione, senza applicare la ripartizione in dieci quote annuali. Il tetto di spesa degli interventi è di 200mila euro e l’arco temporale per lo svolgimento dei lavori è il periodo tra il 1° gennaio 2020 e il 6 novembre 2021.
Ricordiamo che il credito d’imposta si utilizza per interventi di ristrutturazione edilizia, come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettera d, del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 (manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia), di eliminazione delle barriere architettoniche, di incremento dell’efficienza energetica, lavori antisismici. Possono applicare l’agevolazione anche agriturismi e stabilimenti termali (questi ultimi anche per la realizzazione di piscine e l’acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività), nonché strutture ricettive all’aria aperta.
I dettagli sulle tipologie di lavori agevolabili sono contenuti nel decreto ministeriale delle Attività culturali del 4 giugno 2015. Nel caso di ristrutturazione edilizia, si applica il Bonus Mobili per arredi e complementi d’arredo.
Per saperne di più, sono online anche le specifiche FAQ del MITE.