Tratto dallo speciale:

Verifica DURC con validità prorogata per il Covid

di Anna Fabi

Pubblicato 12 Agosto 2020
Aggiornato 4 Settembre 2020 10:15

logo PMI+ logo PMI+
Il Durc scaduto fra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 resta valido fino al 29 ottobre 2020, come funziona la proroga, quando va comunque chiesta la verifica regolarità contributiva: messaggio INPS.

La proroga dello stato di emergenza Covid al 15 ottobre non produce effetti sulla validità dei DURC online con scadenza compresa tra il 31 gennaio e il 31 luglio, per i quali resta fissata la scadenza del prossimo 29 ottobre . In altri termini, non scatta un ulteriore periodo di 90 giorni dalla fine dello stato d’emergenza, che potrebbe prolungare la regolarità contributiva fino al 13 gennaio 2021.

La precisazione arriva proprio dall’INPS, con messaggio 3089/2020:

«tutti i contribuenti per i quali è stato già prodotto un Durc On Line con data fine validità compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 ovvero i richiedenti ai quali sia stata comunicata la formazione del medesimo Durc On Line, devono ritenere valido lo stesso Documento fino al 29 ottobre 2020 nell’ambito dei procedimenti in cui è richiesto il possesso del DURC senza procedere ad una nuova interrogazione».

Fanno eccezione le stazioni appaltanti, nell’ambito delle fasi del procedimento preordinate alla selezione del contraente o alla stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture disciplinati dal decreto Semplificazioni, dl 76/2020. In questi casi, va richiesta la verifica della regolarità contributiva secondo le ordinarie modalità di cui al D.M. 30 gennaio 2015, indipendentemente dalla presenza di un Durc on Line con validità prorogata.

Le indicazioni contenute nel messaggio INPS, sostanzialmente, recepiscono le ultime disposizioni legislative mettendo ordine fra una serie di provvedimenti che si sono susseguiti prevedendo regole diverse: prima la validità fino al 15 giugno, poi per i 90 gironi successivi alla cessazione dello stato d’emergenza. E ora, la data del 29 ottobre, ovvero 90 giorni dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.