Con la pubblicazione dei modelli, è ora possibile esercitare l’opzione che consente di cedere i crediti d’imposta spettanti sui lavori di riqualificazione energetica e antisismici agevolati al 110% (in base al decreto Rilancio). Per farlo, è necessario inviare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate, dal 15 ottobre 2020 al 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese.
Ci sono anche chiarimenti applicativi, forniti invece da diversi interpelli, ad esempio sulla prevalenza della norma del Decreto Rilancio rispetto a quella generale sull’Ecobonus (articolo 14 dl 63 del 2013), che non prevede la cessione del credito.
Vediamo tutto.
=> Superbonus 110%: Guida completa all'Ecobonus 2020
Il provvedimento applicativo delle novità normative è stato pubblicato insieme alla circolare sul super – ecobonus al 110%. Contiene le disposizioni attuative degli articoli del Dl Rilancio sull’esercizio delle opzioni rispetto alla detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.
Riguarda le spese sostenute nel 2020 e 2021, le opzioni consistono nello sconto sul corrispettivo, direttamente dal fornitore, o nella cessione del credito ad altri soggetti, anche banche. Il provvedimento delle Entrate elenca:
- interventi ammissibili;
- procedure (asseverazione dei tecnici abilitati su rispetto requisiti dei lavori e congruità delle spese sostenute e comunicazione dell’esercizio dell’opzione sia per interventi sulle unità immobiliari sia per quelli sulle parti comuni degli edifici, utilizzando il modello di cui sopra);
- regole per esercitare l’opzione: lo sconto del fornitore non può in ogni caso essere superiore al corrispettivo dovuto (al fornitore è riconosciuto un credito d’imposta), l’opzione può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori, non più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% (si può esercitare anche per le rate residue non fruite delle detrazioni);
- uso del credito d’imposta;
- ulteriori cessioni;
- regole fiscali (l’importo dello sconto non riduce l’imponibile ai fini IVA ed è indicato in fattura, quale sconto praticato in applicazione delle previsioni dell’articolo 121 del decreto-legge 34 del 2020).
Altri chiarimenti sono contenuti nella risposta a interpello 249/2020 relativa alle possibilità di cessione del credito ai fornitori che eseguono i lavori. Il committente (primo cedente) può cedere all’impresa esecutrice (primo cessionario) dell’intervento di riqualificazione energetica l’importo che gli spetta ai fini della detrazione d’imposta. L’impresa istante può cedere tale credito d’imposta ad un proprio fornitore (secondo cessionario) che se non lo cede a sua volta, può utilizzarlo solo in compensazione.