Condizionatori: requisiti per Ecobonus 110%

di Anna Fabi

25 Dicembre 2020 06:39

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L'Ecobonus spetta anche per l'acquisto e il montaggio dei condizionatori se si rispattano determinati paletti: leggi quali sono.

Tra le misure più interessanti del Decreto Rilancio, c’è l’innalzamento delle detrazioni fiscali per interventi di efficientamento energetico con diritto all’Ecobonus 110%, prorogato dalla legge di Bilancio fino al 30 giugno 2022. Vediamo di chiarire se è possibile fruire di questa agevolazione e quali sono i requisiti previsti per poter richiedere l’Ecobonus anche nei casi particolari, come ad esempio per acquisto e montaggio del condizionatore.

Ecobonus 100% per i condizionatori

Acquisto e montaggio dei condizionatori non sono esplicitamente citati tra gli interventi agevolabili che rientrano nell’Ecobonus 110%. In realtà però, a patto di rispettare determinate condizioni vincolanti, è possibile fruire del bonus anche per i condizionatori e quindi installare un sistema di raffreddamento o riscaldamento a costo zero.

Il riferimento primario è all’articolo 119 del DL 34/2020 il quale prevede l’innalzamento della detrazione al 110% estesa a tutti gli altri interventi di efficienza energetica di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nei limiti di spesa già previsti dalla normativa vigente, per ciascun intervento di efficienza energetica, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi cosiddetti “trainanti“.

Non viene quindi fatto esplicito riferimento ai condizionatori, ma neanche vengono esclusi. Si può dedurre che se vengono rispettati i requisiti previsti dalla legge per rientrare nell’Ecobonus al 110%, allora anche i climatizzatori a basso consumo energetico possono rientrare tra gli interventi agevolati.

=> Detrazioni Ecobonus 110%: come richiederle

In particolare, ricordiamo che gli interventi ritenuti trainanti per l’accesso alla detrazione fiscale al 110% per la riqualificazione energetica sono:

  • isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda;
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, a pompa di calore, o di microgenerazione;
  • riduzione del rischio sismico, anche per sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici (se realizzati insieme).

Se viene eseguita una di queste tre tipologie di interventi primari,  la detrazione al 110% si applica anche a quelli “trainati” di riqualificazione energetica di cui all’articolo 14 del dl 63/2013. Diversamente, l’agevolazione per chi acquista un nuovo condizionatore a pompa di calore ad alta efficienza energetica per sostituirne uno di classe inferiore sarà quella la consueta detrazione al 65%.

Per rientrare nell’Ecobonus 110%, inoltre, l’acquisto del condizionatore dovrà essere effettuato entro il 31 dicembre 2020 per le singole unità abitative, o fino al 31 dicembre 2021 per i condomini. Con l’approvazione della nuova Legge di Bilancio, questo limite temporale si sposta in avanti di sei mesi, con le spese agevolabili sostenute nel 2022 che godono di una detrazione fiscale ripartita in quattro quote annuali, sempre di pari importo.

=> Bonus condizionatori: detrazione o sconto subito

Ricordiamo infine che è sempre necessario il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, o il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante APE.