Cessione sismabonus anche per forfettari

di Anna Fabi

24 Luglio 2020 16:46

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Possono cedere il credito del sisma bonus anche i forfettari, chi applica regimi sostitutivi o con imposta lorda non sufficiente: interpello Entrate.

I forfettari possono utilizzare il sisma bonus optando per lo sconto in fattura direttamente applicato dal fornitore (ovvero, l’impresa che esegue i lavori): questa possibilità, come quelle di cessione del credito, è pensata proprio per consentire anche ai contribuenti che non riescono a utilizzare la detrazione d’imposta (sia perché l’imposta lorda non lo consente, sia per altri motivi legati all’applicazione di particolari regimi fiscali, come il forfettario).

La conferma arriva dall’Agenzia delle Entrate, che risponde a uno specifico interpello (risposta 224/2020).

Il comma 1-quinquies dell’articolo 16 del decreto legge 63/2013, si legge nell’interpello, stabilisce che «a decorrere dal primo gennaio 2017, in luogo della detrazione i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari».

Il credito, sottolinea l’Agenzia delle Entrate, «può essere ceduto da tutti i condòmini teoricamente beneficiari della detrazione prevista, anche se non tenuti al versamento dell’imposta». In altri termini, questa possibilità riguarda «tutti i soggetti che possiedono un reddito assoggettabile all’IRPEF e che sostengono le spese in questione, compresi coloro che, in concreto, non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l’imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta».

Quindi, non rileva, ad esempio, «che il reddito non concorra alla formazione della base imponibile ai fini dell’IRPEF in quanto assoggettato a tassazione separata oppure», come nel caso dell’interpello, «ad un regime sostitutivo dell’IRPEF».

La cessione del credito serve proprio a «incentivare l’effettuazione di interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico prevedendo meccanismi alternativi alla fruizione della detrazione che non potrebbe essere utilizzata direttamente». E può quindi essere esercitata anche dai contribuenti forfettari.

Le modalità con le quali i soggetti beneficiari della detrazione possono cedere il corrispondente credito sono individuate con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 8 giugno 2017.

Ricordiamo infine che il decreto Rilancio (comma 119, dl 34/2020) prevede la possibilità di applicare la detrazione al 110% a determinate tipologie di lavori antisismici.