L’Agenzia delle Entrate sta predisponendo, oltre alla circolare applicativa, una guida divulgativa e una sezione dedicata al Superbonus (Ecobonus 110%) sul proprio sito web.
Le anticipazioni arrivano dal direttore, Ernesto Maria Ruffini, in sede di audizione davanti alla commissione parlamentare di vigilanza sull’Anagrafe Tributaria. Il quale ha illustrato nel dettaglio la misura, soffermandosi su beneficiari, interventi ammessi e adempimenti vari.
L’agevolazione
Molto in sintesi, il Superbonus è previsto dal Dl Rilancio, (articolo 119 del dl 34/2020), che ha terminato l’iter di conversione in legge, e consiste in una detrazione al 110% per le spese sostenute dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a specifici interventi di efficienza energetica, antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici, e alle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
L’Ecobonus potenziato, o Superbonus che dir si voglia, spetta a condomini, persone fisiche al di fuori dell’attività di impresa, Istituti autonomi case popolari (IACP), cooperative a proprietà indivisa, enti del terzo settore, associazioni e società sportive dilettantistiche. L’agevolazione al 110% non spetta però per interventi effettuati su unità immobiliari residenziali appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli).
=> Ecobonus 110%: nuove regole e tetti di spesa
I controlli
«Poiché l’agevolazione in esame è di particolare favore per i contribuenti in quanto riconosce un beneficio non pari ma addirittura superiore del 10% al costo degli interventi effettuati – sottolinea il direttore delle Entrate -, il legislatore ha ritenuto di introdurre particolari adempimenti e misure di prevenzione (in aggiunta agli adempimenti ordinariamente previsti per le detrazioni similari), per contrastare eventuali comportamenti non conformi» che, «anche attraverso possibili accordi tra i contribuenti e i soggetti che realizzano gli interventi agevolabili, possano attribuire vantaggi indebiti».
Per utilizzare il superbonus bisogna dunque avere:
- visto di conformità: rilasciato da intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, o dai CAF (centri di assistenza fiscale), attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta;
- attestazione o asseverazione: rilasciata da tecnici abilitati alle certificazioni energetiche o professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico, certifica il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali, e la congruità delle spese sostenute.
I professionisti che le rilasciano devono stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e ai relativi importi e, comunque, non inferiore a 500mila euro. In questo modo, viene garantito ai clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata.
In caso di attestazioni o asseverazione infedeli, c’è una sanzione amministrativa che va da 2mila a 15mila euro per ciascuna asseverazione infedele, oltre alle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato.
Interventi trainanti
Interessante la parte della relazione in cui Ruffini spiega la differenza fra interventi trainanti e altri lavori che possono dare diritto al superbonus al 110%.
In pratica, si tratta di quanto previsto dal comma 2 del sopra citato articolo 119, in base al quale l’aliquota al 110% «si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico di cui all’articolo 14 del decreto-legge 63/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 90/2013, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficientamento, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi» ammessi al superbonus.
Questi ultimi sono appunto gli interventi trainanti. Sono i seguenti lavori effettuati su parti comuni di edifici, su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e che dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, situate all’interno di edifici plurifamiliari, nonché su edifici unifamiliari:
- isolamento termico delle superfici opache che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda;
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria particolarmente performanti (a condensazione, a pompa di calore);
- lavori antisismici già ammessi al sismabonus (commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del dl 63/2013).
Altri lavori
Se, congiuntamente, vengono eseguiti altri lavori «finalizzati alla riduzione del fabbisogno energetico dell’edificio, anche le spese per la realizzazione di questi ultimi beneficiano dell’aliquota più elevata del 110%». Questi interventi connessi a quelli trainanti sono:
- lavori di efficientamento energetico indicati nel citato articolo 14 del dl 63/2013 (Ecobonus), nei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente;
- installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui al citato articolo 16-ter del medesimo dl 63/2013;
- installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a, b, c, d, del dpr 412/1993, e di sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti. Bisogna cedere al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) l’energia non auto-consumata o non condivisa per l’autoconsumo. Il superbonus non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale.
=> Ecobonus al 110%: in condominio per imprese e autonomi
Fruizione
Una «rilevante innovazione», ricorda Ruffini, «consiste nella possibilità di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione in sede di dichiarazione dei redditi, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dal fornitore dei beni o servizi (cd. sconto in fattura) o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante».
Di fatto, le due modalità alternative di fruizione dell’agevolazione sono:
- sconto sul corrispettivo, che il fornitore recupera poi come credito d’imposta;
- cessione del credito corrispondente alla detrazione, anche a banche e istituti finanziari.
Queste due opzioni sono utilizzabili, oltre che per il superbonus, anche per le spese sostenute nel 2020 e 2021 relative a ristrutturazioni edilizie (articolo 16-bis, comma 1, lettere a, b, del Testo unico imposte sui redditi), riqualificazione energetica (articolo 14 dl 63/2013), lavori antisismici (articolo 16 dl 63/2013), bonus facciate (manovra 2020), installazione impianti fotovoltaici (articolo 16-bis, comma 1, lettera h, del TUIR), installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (articolo 16-ter dl 63/2013).
Il fornitore che ha effettuato gli interventi e gli altri cessionari possono, a loro volta, cedere il credito d’imposta ad altri soggetti, con possibilità di ulteriori cessioni. Le modalità di esercizio dell’opzione, da effettuarsi esclusivamente in via telematica, saranno definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, in corso di predisposizione.