Pronte le istruzioni per erogare gli assegni familiari (ANF) anche ai lavoratori che sono stati messi in cassa integrazione a causa del Coronavirus e che ricevono la prestazione dal FIS: con apposita Circolare 88/2020, l’INPS illustra le modalità con cui i datori di lavoro possono anticipare ai dipendenti l’assegno familiare, riconosciuto dal DL Rilancio per la sola causale Covid-19 in deroga alle disposizioni ordinarie (di norma, con il FIS non si ha diritto agli assegni familiari che si ricevevano in busta paga).
Ora, infatti, l’assegno spetta per l’intero periodo di percezione dell’assegno ordinario in relazione alla causale “COVID-19” a carico del Fondo di integrazione salariale e dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del D.lgs n. 148/2015.
Il riferimento normativo è l’articolo 68 del decreto-legge n. 34/2020, in relazione al pagamento dell’assegno per il nucleo familiare nelle ipotesi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Importi ANF
Le domande di ANF per i dipendenti hanno validità per periodi compresi tra il 1° luglio di ogni anno e il 30 giugno dell’anno successivo.
Quindi, dal 1° luglio 2020 i lavoratori sono tenuti a presentare nuova domanda per il periodo dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021, con la procedura telematica ANF Lavoratori dipendenti di aziende attive.
Erogazione ANF – ASO e FIS
La novità riguarda i periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020. Quindi spettano anche gli arretrati. L’assegno al nucleo familiare può essere erogato sia a conguaglio sia con pagamento diretto da parte dell’INPS.
- Nel primo caso, le aziende provvederanno a pagare la prestazione accessoria ANF assieme a quella spettante per la sospensione dell’attività lavorativa, conguagliando poi tutta la somma anticipata.
- Nel secondo caso, i datori di lavoro devono presentare domanda attraverso il modulo SR41, indicando la somma spettante come ANF per ciascun lavoratore.
=> Assegni familiari: fasce di reddito ANF da luglio
Nei casi di erogazione dell’assegno ordinario già avvenuta alla data di pubblicazione della circolare:
- i datori di lavoro che operano a conguaglio provvederanno a corrispondere la prestazione ANF spettante per il periodo ASO già riconosciuto, conguagliando poi quanto versato come arretrato;
- i datori di lavoro che hanno richiesto il pagamento diretto dell’assegno ordinario presenteranno ulteriore domanda con modello SR41 indicando le somme ANF spettanti per i mesi precedenti, anche contestualmente a quello del mese corrente;
- i datori di lavoro che dopo il 19 maggio 2020 hanno già pagato e conguagliato la prestazione ANF, provvederanno ad effettuare le relative rettifiche.
Tutti i dettagli nella Circolare INPS n.88 del 21 luglio 2020.