Per il diritto al sisma bonus in caso di demolizione e ricostruzione di un edificio la proprietà, deve essere l’impresa di costruzione che poi deve vendere l’immobile entro 18 mesi ma i lavori non devono essere necessariamente eseguiti dalla stessa impresa: possono essere anche commissionati ad altra impresa.
Sono le precisazioni dell’Agenzia delle Entrate sul bonus previsto dall’articolo 16, comma 1-septies, Dl 63/2013, contenute in specifico interpello 213/2020.
Si tratta della detrazione al 75% o 85% prevista nel caso di lavori antisismici eseguiti mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, anche con variazione volumetrica, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell’immobile. La detrazione spetta all’acquirente, fino a un tetto di 96mila euro per unità immobiliare.
L’interpello riguarda la possibilità di applicare il beneficio fiscale senza che l’impresa di costruzioni sia proprietaria, e senza che esegua direttamente i lavori. Il Fisco risponde che la formulazione della norma presuppone il preventivo acquisto dell’immobile da parte dell’impresa di costruzione e la successiva cessione.
Non è quindi sia possibile, come prospettato dal contribuente, lasciare la proprietà dell’edificio ai titolari, che vogliono vendere, effettuare i lavori e infine provvedere alla successiva vendita a lavori ultimati consentendo all’acquirente di utilizzare l’agevolazione. Questa regola, sottolinea l’Agenzia delle entrate, «non risulta discriminante nei confronti di un soggetto che acquista un immobile ristrutturato con criteri antisismici da un soggetto diverso da un’impresa di costruzioni. Tali soggetti potranno, eventualmente, beneficiare di altre agevolazioni per ristrutturazioni edilizie. Ad esempio, la detrazione prevista dall’articolo 16-bis, comma 8 del TUIR, il quale prevede, in caso di compravendita di un immobile, il trasferimento della detrazione non utilizzata dal venditore all’acquirente, salvo diverso accordo delle parti.
Non è invece necessario che l’impresa di costruzione esegua direttamente i lavori di miglioramento sismico, che possono essere commissionati a un’impresa esecutrice.
In questo caso, l’impresa appaltante deve essere titolare del titolo abilitativo necessario alla realizzazione dei lavori finalizzati al miglioramento sismico, ed essere astrattamente idonea ad eseguire tali lavori. «L’astratta idoneità – si legge -, a titolo esemplificativo, è ritenuta sussistente attraverso la verifica del codice ATECO oppure attraverso la previsione espressa dell’attività di costruzione o di ristrutturazione immobiliare nell’oggetto sociale».
Infine, l’Agenzia delle entrate precisa che il sisma bonus può essere utilizzato anche da titolari di attività d’impresa. Significa che l’acquirente dell’immobile, al quale è appunto destinato il beneficio fiscale, può essere un’impresa. La normativa in materia di miglioramento sismico del patrimonio edilizio è anzi finalizzata a promuovere la messa in sicurezza e la stabilità degli edifici in cui si svolgono attività agricole, professionali, produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali.