Con risposta 218/E a specifico interpello, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’installazione delle colonnine di ricarica per veicoli elettrici ad uso privato non possono godere dell’IVA agevolata al 10% e sono quindi tassate con imposta ordinaria al 22%.
Questo perché non si configura un’opera di urbanizzazione pubblica agevolabile, a meno che le colonnine non siano fornite e installate assieme all’impianto fotovoltaico, costituendo un’unica infrastruttura. Solo in questo caso si applica l’IVA ridotta.
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Stesso discorso per l’installazione effettuata a beneficio di un soggetto IVA per la ricarica di mezzi aziendali o strumentali: se l’impianto non è in grado di soddisfare le esigenze e gli interessi della comunità, allora si applica l’IVA ordinaria.
Per applicare la corretta tassazione l’Agenzia delle Entrate si rifa all’agevolazione primaria, prevista dalla Legge di Bilancio 2019, in base alla quale è prevista una detrazione fiscale del 50% per le spese sostenute, dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, in relazione all’acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici, di potenza standard e dotate di uno o più punti di ricarica, non accessibili al pubblico.